Nel commento odierno a una delibera dell’Anac, fornito dall’Avv. Dott. Renzo Cavadi, emerge l’illegittimità del pubblicare sul sito web istituzionale i codici ID al posto dei nomi dei vincitori dei concorsi.
Il rispetto degli obblighi di legge per l’Ente locale tra riservatezza e trasparenza: è illegittima la pubblicazione sul sito web del Comune dei codici ID al posto dei nominativi di coloro che risultano vincitori dalla graduatoria finale di un concorso: una nota alla Delibera ANAC, 15 novembre 2023, n. 525.
- Premessa
- L’avvio di controlli dell’ANAC in seguito alla segnalazione
- La strategia difensiva dell’Ente locale in relazione alle scelte adottate all’interno dell’amministrazione
- La delibera dell’ANAC volta all’attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza: il richiamo alle coordinate del Garante della Privacy
- I possibili rischi per l’Amministrazione comunale in caso di inadempimento
- Considerazioni finali
- Note
Premessa
La pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei codici numerici ID in sostituzione dei nominativi dei candidati vincitori o idonei di concorsi pubblici è illegittima e non conforme alla normativa vigente in materia di trasparenza.
Infatti, in base al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Sulla base di tali interessanti presupposti, l’ANAC, con un’importante delibera del 15 novembre 2023 n. 525 (Pres. Busia), ha ordinato a un Comune l’immediata pubblicazione, conforme agli obblighi di legge, sul sito web “Amministrazione Trasparente”, dei nominativi di coloro che avevano superato il concorso pubblico indetto dall’Ente locale.
La soluzione adottata dal Consiglio dell’ANAC, interviene peraltro nell’annosa questione se sia possibile o meno per le pubbliche amministrazioni, pubblicare in chiaro e nel rispetto del principio della trasparenza, gli esiti delle selezioni bandite, indicando nella graduatoria finale, le generalità dei soggetti dichiarati vincitori e degli idonei ([1]).
L’avvio di controlli dell’ANAC in seguito alla segnalazione
Il caso, sottoposto all’attenzione dell’ANAC sorge successivamente ad una segnalazione avente ad oggetto la possibile ed eventuale violazione da parte di un Ente Locale, degli obblighi di pubblicazione previsti ex lege ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs n. 33/2013.
In particolare la segnalazione aveva nel mirino i nominativi di soggetti vincitori di una concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di 2 posti a tempo indeterminato di specialista tecnico professionale con riserva per i volontari delle FF. AA. sostituti da un semplice codice identificativo tramite sistema numerico ID.
L’ANAC, richiamando nei presupposti applicativi della propria delibera il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, avviava un procedimento di vigilanza, per controllare e verificare ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33” (Delibera del 29 marzo 2017 n. 358), la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.
A tal proposito, occorre sottolineare che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), rientra nel novero delle autorità amministrativa indipendenti, ovverosia soggetti pubblici, dotati di personalità giuridica e indipendente da altri organi dello Stato. Per legge, il suo compito principale, è quello di potenziare la prevenzione dei fenomeni corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle società partecipate e controllate. Inoltre, per caratteristiche legate alla sua natura giuridica, costituisce un unicum nel nostro ordinamento, avendo dei profili di ampia atipicità, dovuti all’ampiezza dei poteri e delle materie di sua competenza.
Per quel che riguarda la nostra disamina, occorre sottolineare come l’ANAC sia dotato di ampi poteri ispettivi e di controllo.
Questi si esplicano nella richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti nei confronti di ogni ente o soggetto pubblico. L’ANAC nell’esercizio di questa sua prerogativa, può anche avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato, in particolare, ispettori di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato o anche la Guardia di Finanza.
Nel caso in cui, al termine delle ispezioni, riscontri fenomeni di illegalità può trasmettere gli atti alla Procura, se le violazioni rientrano in ipotesi penalmente rilevanti, oppure alla Corte dei Conti, se vi è un rischio di un danno all’erario.
In tal senso basta richiamare il comma 3 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo cui l’ANAC “esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza”.
Ed ancora, ampi poteri all’ANAC derivano dal comma 1 dell’articolo 45, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo il quale “l’Autorità controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza”.
La strategia difensiva dell’Ente locale in relazione alle scelte adottate all’interno dell’amministrazione
L’amministrazione comunale in relazione al caso di specie, motiva la scelta dell’utilizzo di un codice identificativo ID dei concorrenti e quindi, la propria decisione di non pubblicare i nominativi dei vincitori, nel presupposto di una valutazione effettuata a monte, che teneva in conto la regola del bilanciamento del principio della trasparenza con le disposizioni afferenti la privacy e dunque la protezione dei dati personali.
A tal proposito l’Ente locale, convinto della propria buona fede e a sostegno della propria decisione di utilizzare i codici numerici ID dei candidati al posto dei nomi in chiaro dei partecipanti al concorso, afferma che la graduatoria della selezione pubblica, indetta dall’amministrazione comunale risulta esaurita, e pertanto non vi sono ragioni ostative e nemmeno preclusive, alla pubblicazione dei nominativi sia dei vincitori che degli idonei via via assunti in seguito a progressivo scorrimento della graduatoria.
La delibera dell’ANAC volta all’attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza: il richiamo alle coordinate del Garante della Privacy
La risposta del Comune non soddisfa i vertici dell’ANAC, il quale in un certo qual modo, rispedisce al mittente le osservazioni difensive fornite dell’Ente locale.
Per risolvere la questione l’ANAC, prende spunto dalle preziose indicazioni offerte in materia dal Garante della Protezione dei dati personali, rese con parere n. 83 del 23 marzo 2023, riuscendo a sciogliere un nodo gordiano interpretativo assai complesso, su un aspetto mai chiarito del tutto.
Esso ricorda che “ le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, si veda art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)”.
Aggiunge l’ANAC che “ Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).
A conferma di quanto evidenziato secondo l’ANAC, tale impostazione, trova effettivo riscontro normativo all’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, laddove si precisa che fermo restando gli obblighi di pubblicità legale “sono oggetto di pubblicazione: 1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione; 2. i criteri di valutazione della Commissione; 3. le tracce delle prove scritte. 4. le tracce delle altre prove selettive; 5. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
Con riferimento alle informazioni raccolte, l’ANAC in relazione ad altra verifica effettuata a monte, per accertare l’avvenuta correzione secondo i criteri di legge, della pubblicazione della graduatoria finale della procedura concorsuale oggetto della precedente segnalazione, riscontra nuovamente “la persistenza della criticità segnalata” e quindi il permanente inadempimento del Comune, “con la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza in assenza di aggiornamenti della sezione amministrazione trasparente”.
Alla luce di tali circostanze l’ANAC, delibera l’adozione nei confronti dell’Ente locale, di un provvedimento di inserimento sul sito web del Comune, sezione “amministrazione trasparente”, di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ex lege, nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo la struttura e i contenuti indicati nella delibera precedente n. 1310 del 28 dicembre 2016 (Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2023, come modificato dal D. Lgs n. 97/2106) e nel relativo allegato 1 nei sensi di cui in motivazione.
Ciò posto, il primo destinatario dell’ordine di esecuzione posto dall’ANAC è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente, il quale, dovrà farsi carico di assicurare l’adeguamento entro 30 giorni dalla comunicazione, altrimenti risulteranno attivati i procedimenti sanzionatori previsti dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza”.
Il provvedimento adottato dai vertici dell’ANAC è stato comunicato al Sindaco del Comune, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e all’OIV con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Auhtority con l’ulteriore precisazione che “L’ente locale è tenuto a conformarsi entro il termine stabilito per non incorrere in ulteriori provvedimenti”.
I possibili rischi per l’Amministrazione comunale in caso di inadempimento
L’ANAC avverte che in caso di non adeguamento da parte dell’amministrazione comunale, si procederà secondo quanto previsto dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi dui pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013” (Delibera del 29 marzo 2017 n. 358). Infatti a livello normativo, è tale Regolamento a stabilire le modalità e i termini con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può vigilare sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare il comma 3 dell’articolo 20 del Regolamento di cui sopra così dispone: “In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell’amministrazione all’atto dell’Autorità. L’atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. In caso di mancato adeguamento dell’amministrazione ad un ordine dell’Autorità, con l’atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell’amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell’amministrazione, l’Autorità può disporre la pubblicazione dell’atto di constatazione anche sul sito dell’amministrazione interessata”.
Le sanzioni stabilite per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici e ne sono disciplinate dall’articolo 47 del D. lgs. 33/2023.
I provvedimenti adottati possono variare in relazione alla gravità della violazione e della ripetitività del comportamento non conforme alla legge. Nel caso particolare del mancato adeguamento agli obblighi legati alla trasparenza, la negata pubblicazione dei dati dà luogo a una sanzione amministrativa “da un minimo a un massimo edittale” a carico del responsabile della mancata comunicazione.
La delibera ANAC non segue ratione temporis i criteri normativi fissati dal DPR n. 487/1994 successivamente modificati dal DPR n. 82/2023.
Ciò premesso, in relazione al quadro normativo richiamato, doverosamente necessario per comprendere la decisione sottoposta all’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, va detto che emergono due posizioni.
In particolare per l’ANAC, le graduatorie dei vincitori dei concorsi e selezioni pubbliche, devono ex lege essere pubblicate in chiaro nella sezione amministrazione trasparente e costantemente aggiornate con lo scorrimento progressivo degli idonei. Per quanto concerne invece la posizione del Garante della Protezione dei dati personali, gli atti intermedi delle selezioni pubbliche (tra cui rientrano l’ammissione dei partecipanti e i risultati provvisori delle prove svolte), non devono essere pubblicati, rientrando solo in chiaro, le graduatorie dei risultati finali.
In nessuno dei due casi, però, sono applicabili le modifiche apportate al DPR n. 487/1994 con il DPR n. 82 del 16 giugno 2023 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) entrate in vigore dal 14 luglio 2023.
Infatti il nuovo art. 7 (rubricato “Svolgimento delle prove e modalità speciali”) così dispone all’articolo 5: “Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6 “. Inoltre , ed è questo un passaggio importante da sottolineare lo stesso comma stabilisce che: “L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso”.
A conferma dell’intenzione del legislatore di dar seguito alla pubblicazione degli esiti delle prove intermedie, il comma 6-bis dell’art. 15 del DPR n. 487/1994 (norma citata dal Garante della Protezione dei dati personali per trovare una logica giustificativa della propria linea di pensiero), è stato abrogato proprio dal DPR n. 82/2023 ([2]).
L’unico aspetto che formalmente non ha subìto modificazioni, concerne il sistema della convocazione dei candidati partecipanti alle procedure concorsuali, il quale si snoda attraverso una comunicazione agli stessi, ricavabile dal portale telematico INPA, senza alcuna pubblicazione degli elenchi degli ammessi.
In ogni caso, va ricordato che il regolamento si applica ai concorsi su base statale e locale, e prevede espressamente, la pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei risultati delle prove intermedie o in itinere. Allo stato attuale, sarebbero ancora coperti da criteri di riservatezza, le convocazioni di tutti i partecipanti ammessi ai concorsi o selezioni pubbliche.
Considerazioni finali
La delibera adottata dall’ANAC mostrandosi in tutta la sua chiarezza espositiva, assume un’importanza non trascurabile nell’ambito dell’attività dei pubblici uffici.
La sua utilità infatti si percepisce nel momento in cui finisce per sgravare potenzialmente ogni amministrazione pubblica da una sorta di “dubbio atavico” interpretativo in un delicata materia quale quella della trasparenza che, nella legislazione attuale degli ultimi anni, ha dovuto confrontarsi e camminare di pari passo con il settore della Privacy anche alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali nazionali e unoniali ([3]).
Nella pragmaticità dei suoi passaggi essenziali, occorre evidenziare che la pubblicazione e il relativo “trattamento” dei dati personali, concernenti le generalità dei concorrenti delle procedure concorsuali (siano essi dichiarati vincitori o idonei), risultano autorizzati direttamente dal legislatore. Entrambe le attività, devono sottostare ai principi di pubblicità e trasparenza, i quali rappresentano la stella polare che deve orientare in chiaro, l’operato della Pubblica Amministrazione.
In tale direzione, ampia visibilità non può che essere assegnata proprio ai risultati delle selezioni e dei concorsi pubblici, procedure che, in relazione a quanto dispone il comma 16, articolo 1 della legge n. 190/2012, vengono considerate per legge, ad elevato rischio di infiltrazione di fenomeni corruttivi e di maladministration.
La prassi amministrativa ancora presente, di pubblicare graduatorie definitive concernenti procedure concorsuali, dove vengono bypassati o oscurati i nominativi dei soggetti risultati vincitori (o idonei), rappresenta fisiologicamente una sorta di effetto cautelativo da parte delle P.A., indubbiamente causato dal rispetto quasi in eccesso dei confini della privacy, la quale, avvolge in un’ottica prudenziale l’agere degli enti pubblici, costretti sempre più spesso a confrontarsi con una congerie di norme poco omogenee non lineari per non dire a volte contraddittorie.
Ed allora, visto il ruolo fondamentale e strategico, rispettivamente garantito ognuno nel proprio settore sia dall’ANAC che dal Garante della Protezione dei dati personali, per dare una soluzione magari definitiva alle diverse questioni che tendono a intrecciarsi e svilupparsi rispetto alla problematica analizzata, si potrebbe pensare di creare un sistema di rafforzamento di condivisione di idee, che sfoci in uno stretto rapporto di sinergia tra tali soggetti in nome del principio di leale collaborazione tra P.A., affinchè entrambi di comune accordo, mettano in chiaro un sistema ancora più dettagliato di regole ben definito ([4]), di ciò che è consentito o necessario pubblicare, anche a stretto beneficio del legislatore nazionale.
Note
([1]) Per approfondimenti si veda L. Spetrillo, Gli obblighi di pubblicazione a carico dell’Amministrazione nelle procedure concorsuali. Una disciplina al bivio tra normativa sulla trasparenza e riservatezza dei dati personali. Brevi osservazioni sul riformulato art. 19 D. Lgs n. 33/2013 in www.dirittoamministrativo.it, 5/2020.
([2]) Occorre ricordare che, per quanto concerne i soggetti destinatari del regolamento, la sua applicabilità è stata esclusa sia per il personale rientrante negli enti del SSN sia per i concorsi finalizzati all’assunzione dei segretari comunali. In vero, il DPR n. 487/1994 è stato il riferimento normativo che ha definito le coordinate generali per i concorsi, e soltanto agli inizi del 2000, è intervenuto un regolamento ad hoc per il personale non dirigenziale del SSN (DPR n. 220/2001).
([3]) S’intende fare riferimento al GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE n. 679 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016, esso è entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno, ed è operativo dal 25 maggio 2018. In Italia il GDPR n. 679/16 è armonizzato dal Decreto n. 101 del 10 agosto 2018 recante (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE- regolamento generale sulla protezione dei dati) che integra il precedente decreto n. 196 del 30 giugno 2003 , con la nuova normativa europea.
([4]) Secondo L. Olivieri, Le graduatorie dei concorsi? Possono, anzi debbono, contenere i nomi di vincitori e idonei, in Riv. Le Autonomine, 11, 2023, “La “paura della firma, ammesso che davvero esista, non si attenua apprestando improbabili ambiti di irresponsabilità, ma adottando sistemi di regolazione chiari”.