L’Aran fornisce importanti indicazioni sul cumulo dei permessi brevi negli Enti locali: ecco cosa bisogna sapere.
Un recente parere dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha gettato luce su una questione cruciale riguardante la durata dei permessi brevi per il personale del Comparto Funzioni Locali.
La questione verte sull’interpretazione dell’articolo 42, comma 1, del contratto del 16 novembre 2022, che stabilisce che la durata massima dei permessi brevi a recupero non può superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero.
Cumulo dei permessi brevi negli Enti locali
Il testo contrattuale, sebbene chiaro nella sua disposizione, sollevava un interrogativo importante: la “metà dell’orario di lavoro giornaliero” si riferisce all’orario teorico o effettivo?
La risposta, emersa da un parere Aran reso a un ente del Comparto Funzioni Locali, stabilisce che la durata del permesso breve, entro le 36 ore annue, si basa sull’accezione di prestazione lavorativa teorica giornaliera dovuta e non sull’orario effettivo.
Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i responsabili chiamati ad autorizzare i permessi a ore, fornendo una guida utile quando le richieste coprono tutta o parte della giornata lavorativa. Il parere affronta due tematiche principali:
- la durata massima del permesso breve nella giornata
- e l’eventuale deroga al divieto di cumulo dei permessi.
Il divieto di cumulo, finalizzato a conciliare vita personale e lavorativa, è stato esteso anche ai permessi brevi a recupero, ed è quindi confermato. L’Aran ha sottolineato che l’autorizzazione per questi permessi si basa su una valutazione di opportunità, bilanciando l’esigenza di servizio con la richiesta del dipendente. Importante sottolineare che permessi brevi e permessi per motivi personali non costituiscono un diritto soggettivo, ma piuttosto un interesse legittimo.
Il parere Aran risolve inoltre il dubbio sulla quantità di permesso breve a cui teoricamente un lavoratore avrebbe accesso. Un esempio pratico illustra che:
- in una giornata lavorativa di 6 ore teoriche, un dipendente autorizzato a 2 ore di permesso per motivi personali potrebbe chiedere un permesso breve di 3 ore, pari alla metà dell’orario teorico
- o stesso principio si applica in caso di 3 ore di permesso per motivi personali, consentendo 3 ore di permesso breve a recupero.
L’Aran conclude il suo parere ribadendo che la sua funzione non include fornire indicazioni operative per l’attività di gestione, prerogativa dell’Ente. Tuttavia, il chiarimento fornito offre un orientamento prezioso per garantire una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali, evidenziando l’importanza della precisione nei dettagli.
Il testo completo del parere dell’Aran
Potete consultare infine qui di seguito il testo completo di questo documento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it