Licenziamento per matrimonioIl datore di lavoro può procedere col licenziamento del dipendente in caso di matrimonio? Vediamolo insieme.


Il matrimonio dovrebbe essere un evento felice, ma potrebbe creare qualche problema al lavoro.

Innanzitutto, bisogna ricordare che il dipendente e il datore di lavoro sono legati da un contratto che impone loro alcuni obblighi e la loro violazione può influire sul rapporto giuridico.

Nei casi in cui l’inadempimento è grave, si può procedere con la rescissione del contratto e, quindi, col licenziamento.
Ma anche il matrimonio può essere una causa di licenziamento? Vediamolo insieme.

I casi di licenziamento

Come sappiamo, il licenziamento è una sanzione disciplinare estintiva, poiché il suo effetto pone fine al rapporto tra datore di lavoro e dipendente.

Il licenziamento può avvenire se ci sono circostanze che ne giustifichino l’applicazione. Ad esempio, abbiamo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, quando la violazione, da parte del dipendente, va oltre alla semplice sanzione disciplinare o all’ammonizione scritta. Nonostante ciò, è previsto il preavviso dalla contrattazione collettiva.

C’è il licenziamento per giusta causa, quando l’inadempimento del dipendente è talmente intollerabile da non legittimare neanche il preavviso (come un furto in azienda o una molestia sessuale).
Poi c’è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dato, non da motivi disciplinari, ma da ragioni aziendali e produttive, come il taglio del personale in caso di calo del fatturato.

Licenziamento per matrimonioLicenziamento per matrimonio: cosa dice la legge?

Il licenziamento per matrimonio è nullo, se viene intimato ad una lavoratrice.

Secondo l’art.35 del Codice delle Pari Opportunità, infatti, qualsiasi clausola nel contratto (sia individuale che collettivo) che preveda la risoluzione del rapporto di lavoro, per il matrimonio di una lavoratrice, non può essere apposta.

Per questo, la dipendente non può essere licenziata, a causa del suo matrimonio, nel periodo che intercorre dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione.

Per lo stesso motivo, sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice, nello stesso periodo, salvo siano confermate da lei stessa, entro un mese, alla Direzione provinciale del lavoro.
Il provvedimento è stato previsto per evitare che il datore di lavoro costringa la dipendente a dimettersi, per poter aggirare il divieto.

Il divieto di licenziamento si applica solo alle lavoratrici, come ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n°28926 del 12 novembre 2018. Questo perché il divieto di licenziamento per matrimonio non si applica all’evento delle nozze in sé per sé, bensì alla possibile maternità della lavoratrice, poiché si tratta di un pretesto spesso utilizzato dai datori per il recesso del rapporto.

Parliamo, quindi, più di un divieto di licenziamento per maternità, che di matrimonio.
Il divieto, come previsto dalla legge, non si applica alle lavoratrici che si occupano di servizi familiari e domestici.

Si può comunque applicare il licenziamento?

Il licenziamento può essere applicato, nel periodo del matrimonio, solo se il datore di lavoro dimostra che il licenziamento non è dipeso dalle nozze, ma per uno dei seguenti motivi:

  • Colpa grave;
  • Cessazione dell’attività aziendale;
  • Ultimazione della prestazione, ovvero la scadenza del contratto.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it