verifica-conflitto-interessi-affidamenti-diretti-albo-fornitoriQuando un concorrente nelle gare d’appalto ottiene informazioni riservate grazie al suo legame diretto con la stazione appaltante, si crea un potenziale conflitto di interessi, come evidenziato dall’Anac nel parere di funzione consultiva n. 52 del 25 ottobre 2023.


Un esempio di tale conflitto può verificarsi quando ci sono legami societari o professionali tra il rappresentante della stazione appaltante e l’operatore economico.

Il parere dell’Autorità Anticorruzione è stato sollecitato da un ateneo emiliano in relazione a una gara per l’affidamento del servizio di gestione del polo dell’infanzia dell’Università. Il consiglio di amministrazione, responsabile dell’indizione della gara, ha esaminato tutti gli atti relativi alla procedura.

Durante l’assegnazione del servizio, è emerso che il presidente dell’impresa in prima posizione è anche consigliere del consiglio di amministrazione della stazione appaltante. Pur non partecipando alla decisione di indire la gara, ha avuto accesso anticipato agli atti, prima della loro pubblicazione.

L’Anac ammonisce su gare d’appalto e conflitto di interessi

L’Anac ribadisce un concetto già espresso nel parere di precontenzioso n. 339 del 20 luglio 2023: la presenza di un rischio di conflitto di interessi è sufficiente quando un concorrente ottiene un vantaggio informativo grazie a una relazione diretta con la stazione appaltante. Nel caso in esame, l’Anac individua vari elementi che indicano un potenziale conflitto: l’interesse personale del membro del consiglio di amministrazione e dell’operatore economico vincitore, e il possibile ruolo di influenza nella procedura di gara, considerando le informazioni privilegiate trasmesse all’impresa concorrente.

L’Autorità sottolinea che la non partecipazione alla redazione degli atti di gara o la mancanza di un ruolo specifico nel settore oggetto della gara non riducono il rischio di conflitto di interessi. L’esclusione del concorrente in caso di conflitto non è automatica, ma è una valutazione a carico della stazione appaltante.

I legami societari e professionali tra il rappresentante della stazione appaltante e l’operatore economico sono considerati indizi di un possibile conflitto di interessi. Spetta poi ai soggetti coinvolti fornire prove concrete che dimostrino il rispetto del principio di parità di opportunità e l’assenza di rischi reali di pratiche che possano alterare la concorrenza.

Il testo completo del parere

Potete consultarlo direttamente qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it