Legittimazione processuale dell’Ufficio Scolastico Regionale nel rappresentare in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 8 DPCM n. 140/2019: ecco l’analisi dell’Avvocato Giuseppe Versace.
Il Tribunale di Vercelli, con l’ordinanza del 22.07.2023, aveva accolto il ricorso di un Dirigente Scolastico in merito al trasferimento di sede scolastica perché usufruiva dei benefici della legge 104/1992, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di: “assegnare al ricorrente in una sede di servizio nell’ambito della Regione Campania o altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persona disabile da assistere, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza)”.
Avverso l’ordinanza cautelare proponeva reclamo l’Ufficio Scolastico Regionale Campania chiedendo la riforma dell’ordinanza e il rigetto del provvedimento cautelare sulla base di motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti in sede di comparsa, contestando la sussistenza del fumus e del periculum, ed in particolare deducendo di avere fornito piena prova nella fase cautelare dell’insussistenza di posti disponibili e vacanti.
Difesa del Dirigente Scolastico
Il legale del Dirigente Scolastico, l’avv. Giuseppe Versace, si costituiva in giudizio e contestava la legittimazione processuale del reclamante, oltre ai motivi del reclamo, e nelle more del giudizio, evidenziava il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, come chiarito dalla giurisprudenza, per la competenza dell’amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l’amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Ufficio scolastico Regionale (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).
Inoltre in tema di contenzioso del personale scolastico, l’Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell’Istruzione, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di “legittimazione passiva”. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza n. 32938 del 09.11.2021.
Motivazione del Collegio
Sul punto della sussistenza della legittimazione attiva USR Campania, il Collegio riteneva di non potere condividere le argomentazioni svolte sul punto dalla parte reclamante in quanto la competenza territoriale individua l’Ufficio regionale ove presta servizio il dipendente, tanto è vero che il giudizio è stato incardinato presso questo Tribunale non presso il Giudice del Lavoro di Napoli.
Si osserva inoltre che la domanda cautelare del Dirigente aveva ad oggetto il trasferimento o assegnazione presso una sede tra le più vicine alla residenza del soggetto da assistere, anche in regione limitrofa (ad esempio il Lazio, espressamente indicato nella domanda del Dirigente). Assumendo come valido il ragionamento del reclamante, avrebbero dovuto costituirsi tutti gli Uffici Regionali delle Regioni viciniori.
Pertanto, il Ministero in questa sede non può essere rappresentato dall’USR Campania, che non ha legittimazione processuale anche ai sensi dell’art. 8 DPCM 140/2019 (L’Ufficio scolastico regionale esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio).
Il Collegio, in data 2.10.2023, dichiarava il reclamo improcedibile.
Ancora il Collegio evidenziava che la domanda proposta dal Dirigente sia nella fase cautelare e ribadita nella fase di reclamo è domanda autonoma ex art. 33 comma 3 l. 104/1992, e non impugnazione del diniego di riferimento a seguito di procedura di mobilità afferente all’anno scolastico 2022/2023; è vero che il reclamato ha partecipato a tale procedura, ma è altrettanto vero che in quella domanda aveva indicato la necessità di assistere il proprio suocero.
Nel cautelare proposto il DS non ha contestato il mancato accoglimento di quella domanda: invero ha evidenziato la nuova situazione clinica della propria moglie in data 2.3.2023 con riconoscimento dell’art. 3 comma 3 l. 104/1992 (handicap grave), situazione nuova non esistente al momento della domanda di mobilità presentata.
Tutte le argomentazioni formulate in merito dalla USR Campania paiono quindi irrilevanti in quanto esulano dal focus della domanda cautelare, trattandosi di diversa causa petendi.
Quanto al periculum in mora – peraltro non messo seriamente in discussione- si richiama quanto già detto nel provvedimento reclamato.
Fonte: https://www.lentepubblica.it/scuola/carta-docente-assegnazione-docenti-precari/