riparazioni-auto-governo-consumatoriUna recente controversia ha acceso un acceso dibattito tra i consumatori e il governo in materia di riparazioni auto, con accuse all’esecutivo di favoritismo verso le compagnie di assicurazione.


Il fulcro del contendere riguarda le riparazioni auto in caso di incidente, che numerose compagnie di assicurazione cercano di gestire in modo sempre più diretto, incoraggiando i clienti a rivolgersi alle officine convenzionate.

Questo viene fatto attraverso clausole contrattuali che, secondo le associazioni di categoria, prevedono penalità che possono raggiungere fino al 20% del valore del danno, nel caso in cui il proprietario del veicolo scelga di far riparare il suo mezzo presso un meccanico di sua fiducia.

Riparazioni auto, è braccio di ferro tra Governo e consumatori

Per questo motivo, in una lettera congiunta al Governo, varie associazioni di consumatori e professionisti del settore hanno evidenziato la situazione.

Nello specifico si chiede a Governo e Parlamento lo stop alle clausole vessatorie imposte dalle compagnie di assicurazioni ai propri clienti.

A seguito di una assemblea pubblica indetta lunedì dalle associazioni del Cncu (il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) e aperta a tutti i soggetti della filiera, si è giunti ad una proposta condivisa inviata al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e ai due rami del Parlamento, affinché si approvi un testo di emendamento al Ddl concorrenza volto a salvare assicurati e operatori dallo strapotere delle imprese assicuratrici e garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza.

In particolare, hanno notato che l’articolo 148, comma 11 bis, del Codice delle Assicurazioni, che garantirebbe agli assicurati il diritto di scegliere un riparatore di loro fiducia per ottenere un risarcimento completo per la riparazione del veicolo danneggiato, non viene adeguatamente applicato.

Secondo quanto indicato dalle associazioni questo è dovuto al fatto che le compagnie di assicurazione continuano a introdurre clausole contrattuali che limitano o escludono il risarcimento per coloro che non si rivolgono ai riparatori convenzionati.  Queste clausole prevedono penalizzazioni risarcitorie o indennitarie di vario tipo. La presenza generalizzata di queste clausole in tutte le polizze RC auto rende urgente l’intervento per evitare distorsioni nella concorrenza nel settore delle riparazioni e prevenire abusi da parte delle compagnie assicurative, che dominano il mercato delle polizze condizionando l’intero settore delle riparazioni automobilistiche.

Insomma, secondo quanto indicato nella lettera la situazione potrebbe non solo avere conseguenze negative sull’occupazione ma anche sulla qualità e sulla sicurezza delle riparazioni.

La proposta di riformulazione

Questa controversia ha fatto dunque eco anche in Senato: le associazioni hanno presentato al governo e al Parlamento una proposta di emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, con l’obiettivo di ripristinare la legalità nel settore delle polizze RC auto e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.

Qui di seguito la proposta delle associazioni di categoria:

Art. 10-bis (Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autoriparazione) 2. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, pattuizioni contrattuali afferenti al risarcimento in forma specifica o alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati che abbiano in qualsiasi modo come conseguenza l’introduzione di

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it