La legge di stabilità (n. 147/’13) prevede – in deroga alla norma che stabilisce che dai mille euro in su
non sono ammessi pagamenti in contanti – che i pagamenti a privati riguardanti canoni di locazione
di unità abitative siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, “in forme e modalità che
escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità”.
Pur non recando la norma specifica sul divieto del pagamento del canone in contanti una sanzione
propria, si ritiene che – in caso di pagamenti al locatore superiori a 999,99 euro – tale comportamento
sia soggetto alla sanzione di cui alla legge, che è dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito
e che è a carico sia del soggetto che versa sia del soggetto che riceve il denaro. Questa interpretazione
(già in gennaio sostenuta sul notiziario informativo della Confedilizia) è stata ora confermata
con nota del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia. Nella detta nota, il Ministero
ha precisato che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse
tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque
formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata
somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione
dei patti contrattuali, necessari all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla
legge a vantaggio delle parti contraenti”.
Sul piano pratico, deve evidenziarsi che nulla osta, da parte della vigente normativa in tema di istituti
bancari e di pagamenti con mezzi tracciabili, che il conduttore, anche non titolare di alcun conto bancario,
si rechi in banca con il contante – anche superiore a 999,99 euro – disponendo un bonifico pari
alla somma dovuta al locatore (in questo caso dovrà fornire alla banca le coordinate bancarie di
quest’ultimo) oppure richiedendo un assegno circolare intestato allo stesso locatore, curandone poi la
consegna al medesimo. Entrambe le operazioni sono soggette, se richiesto, al pagamento di una
commissione bancaria di diverso importo da banca a banca.
AUTORE: Corrado Sforza Sfogliani, presidente Confedilizia
FONTE: Confedilizia