Una recente pronuncia giuridica evidenzia che negli appalti valgono anche i servizi ancora in corso di esecuzione o in fase di completamento: ecco i dettagli della sentenza.
Questa interpretazione è stata confermata dalla sentenza del Tar Lombardia della prima sezione datata 11 ottobre 2023, numero 740.
Scopriamo dunque cosa hanno deciso nello specifico i giudici amministrativi.
Il caso
Un avviso esplorativo, in conformità all’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, riguardava il potenziale affidamento, tramite una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ospedalieri prodotti dalle strutture territoriali.
Questo avrebbe consentito di attivare una convenzione quadro regionale il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato al 20 febbraio 2023 ed era ancora in corso.
Nel contesto di questa situazione è importante sottolineare che non era richiesta la presentazione di certificati di esecuzione regolare nei documenti di gara.
Appalti, anche i servizi in corso sono ammessi come requisito
Il Collegio ritiene che l’autocertificazione sia adeguata per dimostrare il possesso del requisito richiesto dall’ente appaltante.
Non è pertinente il fatto che i servizi analoghi dichiarati dalla concorrente siano ancora in corso di esecuzione e, di conseguenza, non possa al momento produrre certificati di esecuzione regolare per gli stessi.
In aggiunta, la parte ricorrente sta attualmente gestendo due servizi chiaramente analoghi al servizio oggetto della gara in esame, da più di due anni nel primo caso e da diversi mesi nel secondo. Questi servizi sono stati avviati nel triennio precedente all’emanazione della procedura di gara e hanno un valore notevolmente superiore all’importo totale della gara emessa dall’Amministrazione resistente.
Questo conferma, secondo il Collegio, la presenza di una competenza tecnica e professionale significativa nel settore specifico, oltre a un’organizzazione aziendale palesemente adeguata e proporzionata alla commessa specifica oggetto di discussione.
Non è necessario enfatizzare in modo eccessivo l’uso del participio “svolti” utilizzato nel bando di gara in riferimento ai servizi analoghi dichiarati dai concorrenti. Non è neanche ragionevole limitare eccessivamente la concorrenza interpretando questa disposizione in modo restrittivo, limitandola alle imprese che avevano completato i servizi prima dell’emanazione della procedura.
L’obiettivo del requisito era selezionare imprese con esperienza adeguata nel settore specifico in un periodo relativamente recente, garantendo così l’adeguata esecuzione del servizio d’interesse, indipendentemente dal fatto che i servizi fossero già stati completati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data dell’emanazione della gara in questione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it