In un recente parere del Ministero dell’Interno si forniscono interessanti chiarimenti in merito al diritto di accesso del consigliere comunale all’elenco dei contribuenti morosi.
Nel complesso dibattito tra il diritto all’accesso alle informazioni da parte dei consiglieri comunali e la tutela della riservatezza dei dati personali dei contribuenti morosi, si è cercato di raggiungere un equilibrio che soddisfi entrambe le parti coinvolte. Questa questione ha richiesto l’attenzione della giurisprudenza e ha portato alla definizione di alcune linee guida chiare.
Scopriamo come è intervenuto all’interno della questione il Ministero dell’Interno, che di recente ha emanato un parere che può aiutare nel fare chiarezza.
Accesso del consigliere comunale all’elenco dei contribuenti morosi
Il diritto d’accesso e d’informazione dei consiglieri comunali nei confronti dell’amministrazione pubblica è sancito dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 267/2000. Questo diritto consente loro di ottenere informazioni rilevanti per l’espletamento del proprio mandato senza dover motivare specificamente le richieste. È un diritto fondamentale, in quanto rappresenta una manifestazione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza della collettività.
Tuttavia, questo diritto non può ignorare i principi di riservatezza dei dati personali. La giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di bilanciare l’accesso alle informazioni con la protezione dei dati personali dei terzi. In altre parole, nonostante il diritto di accesso ampio concesso ai consiglieri comunali, non possono essere ignorate le legittime preoccupazioni relative alla privacy dei contribuenti morosi.
Per raggiungere un equilibrio, è stata proposta una soluzione che implica l’ostensione degli atti richiesti, ma con una “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato che possa identificare i contribuenti. Questo significa che i consiglieri riceveranno informazioni dettagliate sugli avvisi di pagamento, le ingiunzioni, le iscrizioni a ruolo e le cartelle esattoriali, ma senza accesso ai dati personali sensibili. Questo approccio protegge la riservatezza dei contribuenti mentre consente ai consiglieri di svolgere le proprie funzioni di controllo e di indirizzo politico-amministrativo.
È importante notare che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve essere esercitato solo per scopi legittimi e pertinenti al mandato. Il consigliere non può utilizzare le informazioni ottenute in modo improprio o per scopi personali, ma solo per il bene pubblico e l’efficace svolgimento delle proprie funzioni.
In conclusione, il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti dell’amministrazione comunale, in conformità con l’articolo 43 del TUEL, è stato rafforzato dalla giurisprudenza, ma deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto della privacy dei cittadini. La mascheratura dei dati personali sensibili rappresenta un approccio praticabile per garantire questo equilibrio tra accesso e riservatezza.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it