Una recente sentenza emessa dal TAR della Basilicata, la numero 222/2023, esprime un teorema che potrebbe rappresentare un interessante precedente: il potere del segretario comunale di sovrintendere alla gestione complessiva dell’Ente non è infatti illimitato.
Scopriamo dunque quali sono state le decisioni dei giudici amministrativi e quali sono i poteri che la giurisprudenza pone al potere di una figura apicale come quella del segretario comunale.
Il caso
Nella controversia in esame il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari di un piccolo comune e ha annunciato l’apertura di un concorso per l’assunzione del Comandante della Polizia Municipale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, corrispondente al 50% dell’orario di lavoro (cioè 18 ore settimanali), in conformità con il vigente Regolamento comunale sui concorsi.
Tuttavia, la validità di questa determinazione è stata contestata da un ricorrente, il quale ha sollevato diverse obiezioni.
Innanzitutto, ha sostenuto che la nomina della Commissione esaminatrice del concorso non è stata effettuata dal Responsabile competente in materia di personale, come previsto dall’articolo 14 del Regolamento comunale. Invece, il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari ha assunto questo compito, il che, secondo il ricorrente, sarebbe stato inappropriato.
Inoltre, il ricorrente ha sottolineato una presunta violazione dell’articolo 101 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali del 17 dicembre 2020.
Questo articolo stabilisce che il Segretario Comunale ha la responsabilità di supervisionare le attività dei dirigenti e la gestione complessiva dell’Ente. Tuttavia, il ricorrente ha sostenuto che il Segretario Comunale ha agito in modo incongruente nominando i membri della Commissione esaminatrice mentre era in ferie.
Il potere gestionale del segretario comunale non è illimitato
In risposta a queste obiezioni, è stato argomentato che la nomina della Commissione esaminatrice da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari è conforme alla legge, in quanto prevista dall’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Questo articolo stabilisce che i Dirigenti degli Enti Locali possono presiedere le Commissioni di concorso e nominarne i membri. Inoltre, la giurisprudenza ha confermato questa pratica, sottolineando il legame tra potere e responsabilità.
Tuttavia, le obiezioni del ricorrente risultano accolte per una serie di motivi specifici.
Infatti, il Regolamento comunale in materia di concorsi stabilisce chiaramente che la Commissione esaminatrice di un concorso deve essere nominata dall’organo competente in materia di personale. Nonostante ciò, il Segretario Comunale aveva effettuato questa nomina, ignorando il suo limite di competenza.
La successiva Determinazione emessa dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari aveva solo sostituito un membro della Commissione senza convalidare il vizio di incompetenza, rendendo così invalido l’atto.
In secondo luogo, risulta avanzata una censura in merito alla violazione dell’articolo 101, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Enti Locali del 17 dicembre 2020. Questo articolo stabilisce che il Segretario Comunale è responsabile della supervisione delle attività dei dirigenti e della gestione complessiva dell’Ente. Tuttavia, il ricorrente ha sostenuto l’incongruenza di tale compito, in quanto il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del comune aveva nominato la Commissione esaminatrice per un altro concorso il giorno prima della nomina effettuata dal Segretario Comunale, dimostrando che quest’ultimo non si trovasse in ufficio in quel momento. Ciò ha portato a una violazione delle responsabilità e delle competenze previste dal CCNL.
In conclusione, si accoglie il ricorso in quanto sussistono delle violazioni procedurali riguardo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso.
Il testo completo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it