Un approfondimento curato dall’Avvocato Luigi Fadda chiarisce perché le spese per welfare integrativo non sono soggette al limite del trattamento economico accessorio.
È possibile destinare al personale somme per il welfare integrativo previsto dall’art. 82 CCNL 16/11/22 anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017?
Assolutamente sì.
Lo ha confermato la Corte dei Conti Lombardia nella recentissima deliberazione 174/2023, che si è espressa in sede consultiva.
Le spese per welfare integrativo non sono soggette al limite del trattamento economico accessorio
Secondo i magistrati contabili, difatti, la nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.
Benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale, sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017
Negli stessi termini, del resto, si era espressa la sezione ligure della Corte con deliberazione n. 61/2023/PAR, secondo la quale le predette misure “non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”.
Esulano, in altri termini, dal perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale.
Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – seppur con riferimento alle somme di cui all’art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che:
- le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale ;
- la spesa per la previdenza integrativa non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio;
- come tale, la spesa per la previdenza integrativa non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio;
- le misure, pertanto, sono unicamente soggette alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 CCNL.
Fonte: articolo dell'Avv. Luigi Fadda, Segretario Generale di Enti Locali