In un recente documento curato dall’Aran si fa chiarezza sulla gestione del lavoro a tempo parziale (part time) negli enti locali: ecco tutti i dettagli.
Si ricorda che il contratto di lavoro a tempo parziale, (anche detto contratto di lavoro part-time), nel diritto del lavoro in Italia, indica un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario che è generalmente della durata di 40 ore (detto anche full-time).
A questa catalogazione non sfugge il lavoro pubblico, che impiega allo stesso modo le risorse umane come nel lavoro privato.
Tuttavia alcuni enti, di recente, si sono appellati all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni per fugare alcuni dubbi, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale autonomia degli enti nella gestione di turni e orari.
Gestione del part time negli enti locali: il parere dell’Aran
L’ Aran ha pertanto risposto alle domande di un comune in merito ai contratti di lavoro a tempo parziale nel suo parere protocollo n. 6604/2023.
Nel contesto delle relazioni sindacali, il contratto stipulato il 16 novembre 2022 ha ampliato i negoziati includendo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, inclusa la riduzione dell’orario di lavoro e l’organizzazione dei turni. È importante notare che questa definizione non riguarda il regolamento interno del comune per i contratti a tempo parziale dei suoi dipendenti.
Le questioni discusse nei negoziati sugli orari di lavoro sono direttamente correlate alle diverse modalità di articolazione dell’orario di lavoro menzionate nell’articolo 29, comma 4, del contratto, che include l’orario flessibile, la turnazione e l’orario multiperiodale. Di conseguenza, il regolamento contrattuale per i contratti a tempo parziale non ha subito modifiche significative durante l’ultima fase di contrattazione, confermando così quanto stabilito nell’articolo 53 del contratto stipulato il 21 maggio 2018.
Il comma 13 dello stesso contratto stabilisce che i dipendenti che hanno cambiato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono richiedere il ritorno a tempo pieno dopo due anni dalla trasformazione, a meno che ci siano posizioni a tempo pieno disponibili prima della scadenza biennale.
Autonomia dell’ente
Tuttavia, rimane aperta la questione se, quando si presenta la richiesta di ritorno a tempo pieno, si debbano rispettare le scadenze semestrali stabilite nell’articolo 53, comma 4, del contratto (cioè, giugno e dicembre). Secondo l’Aran, in mancanza di disposizioni specifiche nel contratto, ogni ente ha il potere di stabilire autonomamente i termini per la presentazione delle richieste di ritorno a tempo pieno all’interno delle proprie regolamentazioni interne.
Infine, per quanto riguarda l’ultima parte dell’articolo 53, comma 2, del contratto (che afferma: “il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità”), va interpretata nel senso che l’arrotondamento per eccesso può essere applicato indipendentemente dal decimale ottenuto, garantendo che il numero massimo di contratti a tempo parziale stipulabili all’interno dell’ente sia sempre arrotondato all’unità superiore.
Il testo completo del parere
Qui trovate il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it