fondo-solidarieta-bilaterale-telecomunicazioniPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l’istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni: ecco tutti i dettagli.


A firmare il testo che lancia queste nuove agevolazioni sono stati il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Nell’ambito delle dinamiche del settore delle telecomunicazioni in Italia, questo fondo di sostegno rappresenta un importante strumento di tutela per i lavoratori delle imprese che operano in questo settore.

Si tratta di uno strumento che svolge quindi un ruolo cruciale nel garantire la stabilità e il benessere dei lavoratori in un settore in continua evoluzione.

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni

Le imprese coinvolte includono quelle che offrono servizi di telecomunicazione, quali telefonia fissa e mobile, trasmissione dati, e contenuti digitali e multimediali. Inoltre, il Fondo si estende anche alle imprese attive nell’assistenza e gestione della clientela, nonché a quelle specializzate nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e ai servizi di contenuti digitali e multimediali.

L’obiettivo principale del Fondo è di fornire sostegno ai lavoratori di queste imprese. Questo sostegno può avvenire in vari modi, come previsto nell’accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo includono:

  • Programmi Formativi: Il Fondo finanzia programmi di formazione per la riconversione o la riqualificazione professionale dei lavoratori, anche in collaborazione con fondi nazionali e dell’Unione europea.
  • Prestazioni Integrative: Sono fornite prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Queste prestazioni possono riguardare sia gli importi che i trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.
  • Prestazioni Aggiuntive: Il Fondo offre prestazioni aggiuntive in termini di durata rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di erogazione di tali prestazioni, il Fondo si occupa anche del versamento delle contribuzioni previdenziali per i lavoratori interessati.
  • Assegno Straordinario: Questo assegno è concesso in contesti di esodo di lavoratori che soddisfano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei prossimi cinque anni.
  • Staffetta Generazionale: Il Fondo permette, in conformità con la legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali in situazioni di staffetta generazionale. Questo consente l’assunzione di lavoratori più giovani, anche con contratti di apprendistato, per un periodo non inferiore a tre anni.

Il testo completo del decreto

Potete consultarlo qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it