L’Aran, all’interno del parere CFL 224, fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo della decorrenza necessaria l’attribuzione delle progressioni economiche dei dipendenti degli enti locali.
A seguito dell’approvazione del nuovo CCNL è stato intodotto un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali che prevede “differenziali stipendiali”, ossia incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti.
Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono pertanto attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, che costituiscono dunque un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria.
Più di preciso si tratta dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative. Maggiori informazioni sulle progressioni orizzontali sono disponibili in questo approfondimento.
La decorrenza per le progressioni economiche nel nuovo CCNL enti locali
In genere le selezioni per l’ammissione alla progressione vengono effettuate annualmente, prendendo in considerazione la valutazione ottenuta nel triennio precedente per quanto riguarda la performance individuale, seguendo la metodologia attualmente in vigore. Inoltre, le selezioni tengono conto dei contingenti di personale esistenti al 1° gennaio dell’anno in cui inizia la procedura.
Ogni anno, l’importo totale delle risorse da destinare a questo istituto viene determinato attraverso un accordo decentrato integrativo. Questo importo rientra nell’ambito del fondo risorse decentrate stabilito in conformità con il contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali attualmente in vigore. Ovviamente si fa riferimento in questo caso al CCNL Funzioni Locali dello scorso novembre.
L’articolo 14, comma 2, del contratto del 16 novembre 2022 ha pertanto previsto due condizioni:
- non aver, negli ultimi tre anni, beneficiato di alcuna progressione economica;
- non aver subito, negli ultimi due anni, procedimenti disciplinari con sanzione superiori alla multa.
Un recente parere dell’Aran fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’anno di assegnazione dell’attribuzione delle progressioni economiche: scopriamone di più.
Calcolo per l’attribuzione delle progressioni economiche: il parere dell’Aran
Il parere CFL 224 dell’Aran stabilisce che l’anno di assegnazione deve essere considerato come parte della maturazione del triennio.
Per quanto riguarda le progressioni economiche, come definite sempre nel sopra citato articolo 14 del CCNL del 16 novembre 2022, l’anno in cui è stata assegnata l’ultima progressione deve essere incluso nel calcolo corretto del requisito di ammissione.
Pertanto, ai fini della verifica di tale requisito (ovvero, che il lavoratore non abbia beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni), l’anno di assegnazione deve essere considerato compreso.
Questo significa, ad esempio, che un dipendente che ha ottenuto un avanzamento economico con decorrenza il 1° gennaio 2020, potrà partecipare a una procedura successiva, basata sulla nuova disciplina contrattuale, a partire dal 1° gennaio 2023.
Il testo del parere Aran
Potete consultare qui di seguito il documento completo elaborato dall’Aran.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it