È stato pubblicato il dossier dell’Inps “Decreto Lavoro: cosa cambia”, che illustra tutte le novità, in materia di sostegno alla formazione e all’inclusione, introdotte dal decreto-legge 48/2023.
Il Decreto Lavoro prevede infatti una profonda revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro.
Sono molteplici i nuovi strumenti che coinvolgono l’Inps che, per questo motivo, ha deciso di rendere disponibile a tutti un dossier dettagliato con tutte le novità introdotte dalla normativa da poco revisionata.
Decreto Lavoro 2023, il dossier dell’Inps su tutte le novità
Nel dossier dell’Inps “Decreto Lavoro 2023: cosa cambia” sono presenti le seguenti informazioni:
- Assegno di Inclusione;
- Supporto per la Formazione e il lavoro;
- Reddito di Cittadinanza;
- maggiorazione dell’Assegno unico e universale;
- politiche del lavoro per i giovani;
- CIG in deroga per crisi e riorganizzazione;
- esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;
- ulteriori misure.
Qui di seguito tutte le novità in dettaglio esaminate.
Assegno di inclusione
Nel contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI), che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’Inps è chiamata a riconoscere la prestazione ricorrendo all’interoperabilità delle banche dati per efficientare il sistema dei controlli: ciò implica una linea diretta con Comuni, Ministero dell’Interno per l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Anagrafe Tributaria e Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Oltre ai controlli preventivi e successivi, l’Inps sarà tenuto a informare il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, dovrà effettuare l’iscrizione presso il “Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa” (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale.
Il richiedente, in tal senso, sarà chiamato ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Supporto per la Formazione e il lavoro
L’articolo 12 del decreto Lavoro (decreto-legge 48/2023) istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Il Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
A questo argomento abbiamo dedicato un approfondimento che potete leggere qui.
Reddito di Cittadinanza
La misura precedente “Reddito di Cittadinanza” cessa alla scadenza della fruizione della settima mensilità. Resta in vigore solo per le famiglie che hanno un componente minorenne, disabile o con almeno 60 anni di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
A partire dal 1° settembre 2023, le persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE non superiore a 6.000 euro, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ottenere il Supporto per la Formazione e il lavoro, possono inviare all’Inps la domanda per ottenere il nuovo beneficio.
Maggiorazione dell’Assegno unico e universale
Viene riconosciuta la maggiorazione dell’Assegno unico e universale, prevista dall’articolo 4, comma 8, d.lgs. 230/2021.
Di norma risulta pari a 30 euro per nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riducono gradualmente fino ad annullarsi con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, oggetto di adeguamento annuale alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Adesso spetta anche ai nuclei in cui è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto (dal 1° giugno 2023, per un periodo massimo di cinque anni successivi al decesso e comunque entro la durata di godimento dell’AUU).
Politiche del lavoro per i giovani
Con l’articolo 27, il decreto riconosce, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Affinché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L’incentivo è inoltre compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il provvedimento riconosce, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.
Il beneficio può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’Inps, che deve provvedere, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente deve essere assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro i successivi sette giorni, il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente decade dalla riserva di somme. L’incentivo deve essere riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
CIG in deroga per crisi e riorganizzazione
È previsto un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.
La tutela è prevista in continuità con gli ultimi trattamenti di tutela autorizzati, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per il 2023 e di 0,9 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al monitoraggio della spesa provvede l’Inps informando con cadenza periodica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al trattamento ha potuto accedere la ex GKN di Campi Bisenzio.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 è incrementato di 4 punti percentuali (esclusa la 13ª mensilità).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La stessa legge di bilancio ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Pertanto, alla luce dell’incremento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
Ulteriori misure
In conclusione l’analisi contenuta nel dossier Inps dedicato al decreto lavoro 2023 si sofferma sulle seguenti misure:
- la possibilità di presentare domanda per ADI e SFL anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l’Inps e i patronati;
- il beneficio economico non può essere utilizzato per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici, oltre che per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- i percettori dell’ADI sono anche inclusi tra i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale in agricoltura, in base alla disciplina transitoria stabilita per il 2023-2024 dalla legge di bilancio 2023;
- viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno – 21 settembre 2023 con reddito fino a 40.000 euro nel 2022.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it