appalti-divieto-discriminazioni-regioniNelle gare non ci possono essere discriminazioni fra regioni: lo sottoscrive l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, in un recente provvedimento.


La decisione emerge nel Parere di precontenzioso 240/2023, a seguito dell’esclusione di una gara in Sicilia, bandita dal Comune di Agrigento, per una cooperativa sociale iscritta all’Albo della Regione Campania.

In una gara per l’acquisto di servizi e spazi gioco per bambini, per un importo base di 900.516 euro, il Comune di Agrigento aveva infatti inserito come conditio sine qua non per la partecipazione alla gara, l’essere iscritti all’Albo regionale siciliano.

Appalti, divieto alle discriminazioni fra Regioni

Inserire in un appalto di servizi la clausola di partecipazione ai soli enti del Terzo settore iscritti ad uno specifico Albo Regionale viola i principi di concorrenza e di parità di trattamento.

Secondo l’Anac si crea, infatti, discriminazione sul territorio nazionale fra cooperative di diverse Regioni, e pertanto non è conforme alla normativa esistente e all’obbligo di evidenza pubblica delle procedure.

In sintesi ciò si pone “in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione”. L’Autorità, inoltre, fa presente che “sono nulle le previsioni della lex specialis che introducono requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge”.

In ogni caso, conclude l’Autorità, inserire l’obbligo di iscrizione all’Albo regionale va bene, “ma va consentita la partecipazione a tutte le cooperative sociali che risultino iscritte nell’albo della regione di appartenenza”.

Si ricorda infine che in passato erà già stato vietato l’inserimento di restrizioni territoriali nei bandi di gara a danno delle Imprese. Non si possono dunque inserire in avvisi di manifestazione di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio.

Ciò viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Pertanto è in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore.

Il criterio della diversa dislocazione territoriale assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare un perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori, motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione.

Il testo completo del parere Anac

Qui trovate il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it