stop-camini-alberghi-incendiLo afferma una recente Sentenza della Corte di Cassazione che sancisce il divieto ai camini negli alberghi con oltre 50 posti letto per prevenire eventuali incendi.


Nel caso esaminato dai giudici si è deciso sulla responsabilità del gestore di un hotel riguardo a un incendio scoppiato all’interno della struttura, partendo da un camino.

Riguardo agli eventi, il gestore dell’hotel risultava processato insieme all’architetto e al capo dei lavori (entrambi assolti in appello) per un incendio che nel 2016 ha coinvolto il tetto dell’hotel, propagando le fiamme anche negli spazi vuoti dei piani sottostanti.

Secondo la sentenza, l’incendio ha avuto origine dal fuoco di residui di fuliggine, causato dalla combustione di depositi carboniosi all’interno del camino.

Stop a camini negli alberghi per prevenire gli incendi

Secondo quanto emerso nella pronuncia della Cassazione il caminetto, considerato un impianto fisso e non centralizzato per la produzione di calore, non può essere acceso all’interno dell’albergo se quest’ultimo ospita più di 50 persone.

La sentenza evidenzia infatti alcune criticità normative a causa delle modifiche al decreto sulle prestazioni degli edifici (Dlgs 192/2005), che hanno creato incertezze interpretative riguardo alla classificazione di stufe e camini come impianti termici.

Il divieto di utilizzo del camino si basa su una norma tecnica antincendio specifica per le strutture turistico-ricettive (Dm 9 aprile 1994). Secondo questa norma, negli alberghi sono ammessi solo impianti centralizzati di produzione di calore. Di conseguenza, poiché il caminetto è assimilato a un impianto termico fisso e non centralizzato, non può essere utilizzato negli hotel sottoposti al controllo dei Vigili del Fuoco.

L’eccezione riguarda solo le strutture con meno di 50 posti letto, per le quali la normativa antincendio del 2015 (Dm Interno 14 luglio) consente la presenza e l’accensione di caminetti e stufe solo nelle aree comuni.

Pertanto la definizione di caminetto come impianto termico segue quanto stabilito dal Dlgs sulle prestazioni energetiche degli edifici: si considera pertanto alla stregua di un impianto termico quando la potenza del focolare degli apparecchi termici installati è uguale o superiore a 5 KW.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it