Il Dottor Simone Chiarelli, in un recente video di approfondimento, analizza una recente Sentenza del Consiglio di Stato che riguarda oneri di sicurezza e costi di manodopera nel vecchio e nel nuovo Codice Appalti.
Nel nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023) è prevista un’importante novità, ovvero lo scorporo dall’importo soggetto a ribasso non solo dei costi della sicurezza, ma anche di quelli della manodopera.
E la recente Sentenza del Consiglio di Stato, la 5665/2023, ha accolto l’appello di un operatore, disponendo l’aggiudicazione in suo favore di un appalto di servizi, delineando le differenze con la disciplina del vecchio Codice.
Infatti l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 presenta evidenti differenze rispetto al d.lgs. 50/2016 laddove dispone che:
“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”
Oneri sicurezza e costi manodopera nel Codice Appalti
Per un approfondimento sulla Sentenza, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video di approfondimento.
Qui trovate il testo della Sentenza.
Potete invece visualizzare il video completo nel player qui di seguito.
Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli