L’INPS fornisce, con la Circolare 39/2023, ulteriori chiarimenti in merito alle novità in materia di congedo straordinario legge 104 per assistenza ai disabili.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha di recente diffuso alcuni chiarimenti in merito ai permessi della legge 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.
Adesso è pertanto disponibile nel dettaglio una panoramica sulle modifiche apportate dal decreto del 30 giugno scorso che, in attuazione di una Direttiva europea, ha introdotto diverse novità sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Congedo straordinario legge 104: le indicazioni dell’INPS per il 2023
In particolare, il decreto in esame:
- ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”
- ha novellato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale;
- ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Inoltre si prevede che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Infine si introduce il “convivente di fatto” tra i beneficiari, in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Pertanto risulta possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità.
Il testo della Circolare
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it