sospensione-ammortamento-rinegoziazione-mutuoL’INPS fornisce utili indicazioni sulla domanda di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo per i cittadini in situazioni di morosità incolpevole.


Si tratta di un regolamento creato appositamente dall’INPS per l’erogazione dei mutui ipotecari, entrato in vigore a maggio 2020. Consente, nei casi di morosità incolpevole, di presentare domande di:

  • sospensione dell’ammortamento;
  • di rinegoziazione del mutuo.

Le domande risultano esaminate e valutate da un’apposita Commissione: scopriamo tutto quello che serve sapere sull’argomento.

Morosità incolpevole: sospensione ammortamento o rinegoziazione mutuo

Possono presentare le domande i mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di:

  • sospensione dell’ammortamento
  • rinegoziazione del mutuo

In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente.

La Commissione opera secondo le seguenti modalità:

  • applica criteri predeterminati e resi pubblici
  • si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata per il tramite della Direzione provinciale competente.

Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi.

Risoluzione contratto di mutuo e procedure di recupero del credito

L’articolo 22, comma 3, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento:

  • di due rate di ammortamento;
  • degli interessi di mora maturati;
  • delle eventuali spese richieste dall’INPS, entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata.

Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla Direzione provinciale competente nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.

Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche:

  • domande di sospensione e di rinegoziazione contestuali;
  • domande di sospensione presentate successivamente a quelle di rinegoziazione.

La Commissione non potrà esaminare una richiesta di rinegoziazione successiva a quella di sospensione.

L’accoglimento della sospensione determina, infatti, la cessazione della morosità e la Commissione non può essere chiamata a valutare la rinegoziazione.

In quali casi si può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata, previo accesso con credenziali all’apposito servizio, nei seguenti casi:

  • in seguito alla malattia del mutuatario o del coniuge, quando c’è stata una riduzione della capacità economica, dopo un periodo di aspettativa senza assegni o il taglio della retribuzione;
  • dopo la morte del mutuatario o del coniuge;
  • a causa della perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
  • a seguito di eventi calamitosi nel territorio dell’immobile per cui è stato richiesto il mutuo, dichiarati dalle autorità competenti;
  • dopo aver sostenuto spese mediche, chirurgiche e per ricovero ospedaliero, dovute a malattia o infortunio di un componente del nucleo famigliare del richiedente (ad esempio: il coniuge non separato legalmente dopo sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli fiscalmente a carico, siano essi minorenni, maggiorenni, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), come previsto dall’articolo 6 del Regolamento.

Quando devono essere state sostenute le spese?

Le spese devono essere state sostenute, però, entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;

  • dopo aver sostenuto spese per l’assistenza continuativa a un componente del nucleo familiare del mutuatario (ad esempio: coniuge non separato legalmente, i figli fiscalmente a carico, minori d’età o maggiori d’età, legittimi, legittimati, adottivi, naturali e in affidamento), come previsto dall’art. 6 del Regolamento.
    Ma solo se le spese siano state sostenute entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
  • dopo separazione giudiziale del mutuatario, solo se avvenuta entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
  • dopo un furto o danni non coperti da assicurazione, causati all’abitazione di residenza familiare del mutuatario, solo se avvenuti entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo.

Ulteriori casi di morosità

La Commissione può valutare ulteriori casi di morosità incolpevole, quando comportano una comprovata e oggettiva riduzione della capacità reddituale familiare.

Le domande di sospensione e rinegoziazione devono essere presentate alla Direzione provinciale INPS competente.

La Direzione, a sua volta, le invierà alla Commissione valutatrice (secondo ex art. 19, comma 4, del Regolamento) per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, presso la Direzione centrale Credito e Welfare.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il testo del regolamento dell’INPS

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it