lavoro-agile-pa-modalita-mistaUn orientamento applicativo dell’ARAN, CFC 118a, si sofferma sull’eventuale possibilità per il dipendente in lavoro agile nella PA di effettuare nella stessa giornata la prestazione in modalità “mista”.


Lo smart working è stato un’arma fondamentale per il mondo del lavoro, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, durante la pandemia di Covid-19 e il lockdown totale.

Con la fine della pandemia e il ritorno alla normalità, però, in molti hanno richiesto ancora di poter ricorrere al lavoro agile.

Per le Pubbliche Amministrazioni lo smart working rappresenta una scelta organizzativa della singola amministrazione che chiama in campo la responsabilità dei dirigenti.

I nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro introducono due forme di smart working:

  • da un lato il lavoro agile in senso stretto (senza vincolo di orario e senza vincolo di luogo)
  • e dall’altro il lavoro da remoto (con vincolo di orario e di luogo).

Lavoro agile nella PA: prestazione in modalità mista nella stessa giornata

Il dipendente in lavoro agile può svolgere nella medesima giornata una prestazione lavorativa in modalità mista: ossia, parte in modalità agile e parte in presenza nel luogo di lavoro?

La possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale.

In primo luogo, l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (cfr. art. 39, co. 4 citato).

Oppure, in secondo luogo, l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (co. 5). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.

Pertanto, come si evince dalla lettura dei commi citati, si tratta di ipotesi residuali e straordinarie e che non ammettono un’estensione analogica in altri casi non disciplinati. Ulteriori e diverse ipotesi di attività “mista” di tipo volontario e programmabile a priori dalle parti non sono quindi conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Il testo completo del parere dell’ARAN

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it