assegno-sociale-inps-2023-requisitiIn un recente messaggio l’INPS ha fornito alcune importanti precisazioni in merito ai requisiti per la fruizione dell’assegno sociale nel 2023.


L’INPS ha fornito chiarimenti sull’attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni.

Secondo questa norma, infatti, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Sono state previste eccezioni a questa interruzione per gravi e comprovati motivi.

Assegno sociale INPS 2023: precisazioni sui requisiti

Pertanto tramite il messaggio 1268/2023 dell’INPS riepiloga i requisiti anagrafici per l’assegno sociale:

  • età anagrafica (attualmente 67 anni);
  • cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;
  • residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

L’INPS inoltre sottolinea che  il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello della cittadinanza, nei confronti del quale si pone come ulteriore e non alternativo.

Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato la differenza sostanziale tra:

  • il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza
  • e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.

In conclusione il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.

Il testo completo del messaggio dell’INPS

Potete consultare qui di seguito il testo completo del messaggio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it