Un orientamento applicativo da poco messo a disposizione dall’Aran, il parere CFL 214, si occupa della maturazione delle ferie del personale assunto dai Comuni a tempo pieno provenienti da altre amministrazioni locali.
In linea generale, gli istituti giuridici con cui un dipendente pubblico può trasferirsi da un’Amministrazione ad un’altra possono essere schematicamente suddivisi in percorsi due tipologie:
- “interni”
- “esterni”.
I primi prevedono un percorso rivolto ai soli dipendenti pubblici, i secondi invece hanno un perimetro di riferimento più ampio in quanto coinvolgono anche personale non già dipendente delle Amministrazioni.
Nel breve articolo odierno, invece, analizziamo il recente parere dell’Aran che si sofferma sulle ferie maturate da un dipendente assunto da un Comune a tempo pieno provenienti da altre amministrazioni locali.
Personale assunto da altre amministrazioni locali: come matura le ferie?
Il personale assunto da un Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, come matura le ferie?
Qui di seguito la risposta dell’Aran.
L’art.1, comma 557, della legge n.311 del 2004, come noto, consente alle amministrazioni richiamate dalla norma di utilizzare “l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
La disposizione detta una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Si vuole così permettere ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di piccole dimensioni, non solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale ma anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Gli orientamenti giurisprudenziali, in materia, sono unanimi nel sostenere che se l’ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, e che, qualora si opti per una fattispecie di rapporto di lavoro subordinato, non può che applicarsi la disciplina normo-economica prevista dal CCNL del comparto di riferimento, nel caso di specie, quello delle Funzioni Locali.
Pertanto, se si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, le ferie verranno maturare in proporzione secondo la disciplina oggi contenuta all’art. 38 del CCNL 16.11.2022.
Il testo del parere dell’ARAN
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it