Ecco come funziona la sanatoria sulle fatture elettroniche 2023, una delle misure contenute all’interno della cosiddetta tregua fiscale.
A fornire gli ultimi aggiornamenti sull’argomento è stata di recente l’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del 6 marzo 2023, l’Agenza delle entrate ha annunciato un’iniziativa per fornire ad alcuni contribuenti specifici informazioni riguardo alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici che risultano trasmessi oltre i termini di legge.
Scopriamone di più.
Sanatoria fatture elettroniche 2023: come funziona?
L’Agenzia delle Entrate risponde così ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022).
Nell’ottica della tregua fiscale, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
L’ultima Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.
Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Quali sono le violazioni sanabili?
Ricapitolando rientrano secondo l’Agenzia delle Entrate tra le violazioni formali, e pertanto sanabili, le seguenti casistiche:
- l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale;
- il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale;
- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta costituiscono una violazione formale.
Quali sono quelle non sanabili?
Infine si fa presente che non rientrano tra le violazioni formali:
- quelle già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023
- e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Il testo completo della Circolare
Qui è disponibile il documento completo.
Fonte: articolo di Simone Bellitto