collocamento-riposo-ufficio-funzione-pubblicaIl Dipartimento della Funzione Pubblica, in un parere contenuto nella sua ampia banca dati, risponde ad un quesito in materia di collocamento a riposo d’ufficio, fornendo interessanti chiarimenti sull’argomento.


Sono infatti disponibili negli ultimi giorni numerosi nuovi pareri in materia di pubblico impiego, contenuti all’interno della nuova Banca Dati dei Pareri.

Questo database è stato realizzato dal Ministero per consentire ai pubblici dipendenti, ai privati cittadini, agli operatori del sistema e a tutti coloro che ne abbiano interesse, la piena conoscibilità di tutti gli orientamenti applicativi ed interpretativi espressi dal Dipartimento stesso a partire dai primi anni 2000.

Nel parere numero 414 troviamo interessanti indicazioni in merito al collocamento a riposo d’ufficio per i dipendenti pubblici.

Collocamento a riposo d’ufficio: il parere della Funzione Pubblica

Il quesito posto al Ministero riguarda un dirigente con un’anzianità maturata di oltre 44 anni di contribuzione che, a seguito del compimento dei 65 anni di età, dovrebbe garantirsi il diritto all’accesso e alla decorrenza della pensione anticipata.

A giudizio dell’amministrazione sarebbe giusto il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente.

Il Ministero concorda con questa interpretazione: il dipendente che, prima del compimento dell’età pensiobabile (in questo caso 65 anni) matura un diritto a pensione, ma non lo esercita, deve essere collocato a riposo d’ufficio dalla propria PA al compimento dei 65 anni.

Questo perché il limite ordinamentale di età rappreseta un limite non superabile se il dipendente ha già conseguito il diritto ad esercitare la propria pensione.

Solo in caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.

Infatti l’Amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui il documento.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it