affidamento-concessione-asilo-nido-comunaleIn una recente risposta il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sull’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale.


L’ufficio scuola di questo comune deve procedere ad una gara per l’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale. Ai fini della determinazione del valore della concessione, è necessario tenere conto anche del valore di locazione dell’immobile che il concessionario non sarà tenuto materialmente a versare in favore dell’Ente?

a cura di Andrea Bufarale

Affidamento in concessione dell’asilo nido comunale: chiarimenti

L’attuale formulazione dell’art. 167 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ha ad oggetto i “Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni” indica una serie di elementi per calcolare il valore di una concessione, tra cui il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Richiamando testualmente, per completezza di analisi, il dato normativo, il comma 4 del citato art. 167 prevede che:

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

Pertanto, il risparmio locativo rientrerebbe nelle previsioni di cui alla lettera c) suddetta, come “qualsiasi vantaggio finanziario” sotto “qualsiasi forma” e pertanto valorizzata nel piano economico finanziario della concessione che consenta comunque di perseguire costantemente l’equilibrio economico-finanziario della concessione rispetto al buon andamento del servizio secondo gli standard previsti.

Evidenziamo in ultimo che anche secondo l’ANAC (Delibera 27 aprile 2021 n. 349), l’art. 167, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di effettuare la stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione del servizio, sulla base di una valutazione prognostica effettuata secondo un metodo oggettivo che deve essere specificato nei documenti della concessione, non potendo il valore della concessione essere riconnesso sic et simpliciter all’importo del canone concessorio.

Una stima elaborata correttamente è infatti indispensabile per consentire ai concorrenti di presentare un’offerta economica seria e consapevole.

 

 

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]