In una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative al contributo di solidarietà 2023 per le imprese del settore energetico e le modifiche apportate al vecchio contributo straordinario: ecco i dettagli.
La legge di Bilancio 2023, ha previsto alcune misure straordinarie riguardanti le imprese che esercitano attività nel campo della produzione e vendita dell’energia, del gas metano, del gas naturale e dei prodotti petroliferi.
Nella circolare n. 4 del 23 febbraio 2023, siglata dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, i primi chiarimenti sul prelievo una tantum 2023 e le modifiche apportate al “contributo straordinario” approvato dal decreto Ucraina.
Contributo di solidarietà 2023 per le imprese del settore energetico
Il contributo di solidarietà «costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia».
Destinatari del contributo sono, nello specifico, i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:
- produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
- rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
- produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
- importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
- introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione.
Determinazione del contributo
Il contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50 % su una base imponibile che, di fatto, è costituita dagli “extraprofitti”. Questa, infatti, è pari all’ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10 % la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.
L’ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 % del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per le stabili organizzazioni tale limite si applica prendendo a riferimento il fondo di dotazione fiscalmente congruo di cui all’articolo 152, comma 2, del Tuir.
Il versamento del contributo dovuto deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
I codici ATECO delle attività
A titolo indicativo e non esaustivo, ecco i codici ATECO di queste attività:
- 06.20.00 “Estrazione di gas naturale”;
- 19.20.10 “Raffinerie di petrolio”;
- 19.20.20 “Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)”;
- 19.20.30 “Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento”;
- 19.20.90 “Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati”;
- 35.11.00 “Produzione di energia elettrica”;
- 35.14.00 “Commercio di energia elettrica”;
- 35.21.00 “Produzione di gas”;
- 35.23.00 “Commercio di gas distribuito mediante condotte”;
- 46.71.00 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”;
- 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.
Soggetti esclusi
Risultano esclusi dal pagamento del contributo quelli che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole imprese e le micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 47.30.00).
Il testo completo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice