L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali per spese mediche.


Tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta.

LAgenzia delle Entrate predispone ogni anno una circolare contente le istruzioni e i chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

Scopriamo dunque alcune utili indicazioni in merito.

Detrazioni spese mediche: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

Queste spese sono costituite esclusivamente:

  • dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica
  • e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Spese detraibili

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica)
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica
  • prestazioni specialistiche
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
  • prestazioni chirurgiche
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici
  • trapianto di organi
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.

Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

Spese mediche generiche

Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.

Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.

Acquisto di farmaci

Tra le detrazioni per le spese mediche l’Agenzia delle Entrate segnala anche quelle per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • specialità medicinali
  • farmaci
  • medicinali omeopatici.

Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali.

È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Prestazioni mediche specialistiche

Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina.

Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

  • psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  • biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
  • ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

Spese specialistiche

Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:

  • esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  • A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  • risonanza magnetica nucleare
  • ecografie
  • indagini laser
  • ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  • sedute di neuropsichiatria
  • dialisi
  • cobaltoterapia
  • iodio-terapia
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.

Queste spese sono detraibili se gli esami e le terapie sono state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Appartengono alla categoria delle spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera).

Assistenza specifica

Sono detraibili anche i compensi erogati a:

  • personale paramedico abilitato (infermieri professionali) e a quello autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio, prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)
  • personale appartenente alle figure professionali elencate nel Dm del 29 marzo 2001.

Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica.

Documento di certificazione

Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Massofisioterapista

Le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se eseguite da soggetti che:

  • hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data
  • hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista
  • hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (Dm 9 agosto 2019 e pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).

Terapisti della riabilitazione

Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999. Questo in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

Detrazioni spese mediche trasferibili agli eredi?

Un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate, infine, fornisce risposta alla richiesta di chiarimento di una contribuente in materia di detrazioni spese mediche trasferibili eventualmente agli eredi.

Il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico:

  • scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo
  • e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.

Poiché il coniuge è deceduto l’anno successivo, la contribuente ha chiesto se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite.

La risposta all’interpello

Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ”finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico”.

In questo caso l’istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta medesima.

La detrazione non si trasmette agli eredi

Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.

Tale possibilità è, invece, prevista dall’articolo 16­bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto