Ecco le istruzioni dell’INPS in merito all’esonero contributivo sul rateo della tredicesima.
L’esonero, nello specifico, ha subito un aumento di 1,2 punti percentuali per i lavoratori subordinati: introdotto dalla lagge di Bilancio, vale per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’Istituto specifica le modalità di compilazione dei flussi UniEmens per i lavoratori subordinate del settore privato e pubblico.
Per i datori di lavoro, l’invio del flusso UniEmens deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
Esonero contributivo sulla tredicesima: le indicazioni dell’INPS
L’esonero trova applicazione per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di:
- 2.692 euro (ai fini della riduzione del 2%)
- e 1.923 euro (ai fini della riduzione del 3%), maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
I datori di lavoro possono esporre il valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L097”.
I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell’esonero del 2% in alternativa allo 0,8% iniziale, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
Il testo completo del messaggio dell’INPS
Potete consultare qui di seguito il testo completo del messaggio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it