nuovo-codice-appalti-anceL’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha espresso i propri giudizi ed esposto le sue proposte, presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, sulle misure introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti. Ecco i dettagli.


Si è svolta l’audizione informale ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sullo Schema di DLgs recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nuovo Codice Appalti: i giudizi dell’ANCE

La Presidente ANCE, Federica Brancaccio, ha evidenziato in apertura che lo schema di nuovo Codice dei contratti, frutto di un intenso lavoro da parte del Consiglio di Stato, svolto peraltro in tempi molto ristretti, si caratterizza per i seguenti principali aspetti:

  • introduzione di una serie di principi guida per l’applicazione del Codice, di natura civilistica, europea nonché di derivazione giurisprudenziale, tra cui il principio del risultato;
  • accentuazione della discrezionalità in capo all’amministrazione, con maggiore possibilità di utilizzo di procedure flessibili e di valutazione di requisiti specifici;
  • spinta sulla digitalizzazione dell’intero contratto pubblico, dalla progettazione (BIM) all’esecuzione;
  • nuovo impulso verso la centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti con codificazione delle LG ANAC sul punto;
  • riduzione dei livelli della progettazione da tre a due: PFTE (progetto fattibilità tecnica economica) e PE (progetto esecutivo);
  • stabilizzazione di alcuni istituti e norme introdotte in fase emergenziale (tra cui la procedura negoziata senza bando, fino alla soglia comunitaria, appaltointegrato, consegna d’urgenza);
  • rafforzamento della disciplina del soccorso istruttorio;
  • definizione dell’illecito professionale con sostanziale “codificazione” delle linee guida ANAC;
  • “liberalizzazione” della disciplina degli RTI, sia in fase di partecipazione che in fase di esecuzione;
  • maggior “autonomia” della disciplina dei settori speciali rispetto a quella dei settori ordinari;
  • revisione prezzi obbligatoria, sebbene ancorata a soglie di alea e a percentuali di compensazione;
  • revisione della disciplina dei PPP, estesa anche a figure atipiche;
  • estensione di poteri di vigilanza dell’ANAC anche alla fase esecutiva;
  • rafforzamento delle ADR con messa a regime del Collegio Consultivo Tecnico;
  • presenza di numerosi allegati al Codice (circa 36), taluni con valore regolamentare.

Le proposte

Tuttavia, per far sì che questi principi siano effettivi e non ripetere gli errori fatti nel Codice 50, occorrono alcuni essenziali correttivi al testo, per eliminare soprattutto le contraddizioni tra i buoni principi espressi e talune norme pure presenti nel Codice.

Il Codice sta optando per rendere stabili le procedure emergenziali introdotte con il decreto semplificazione, rendendo possibile utilizzare le procedure ordinarie solo sopra 1 mln di euro e solo se tale scelta venga accompagnata da adeguata motivazione. Si tratta però di una soglia eccessivamente elevata che rischia di azzerare il mercato e che è in contraddizione con il principio di concorrenza e trasparenza.

Si pensi poi anche alle scelte sui settori speciali: la sottrazione dagli obblighi di esternalizzazione le gare per quei concessionari nei settori speciali che hanno ottenuto la concessione senza gara, non è nella legge delega, né, tantomeno, è rispettoso dei principi comunitari sul tema.
Anche la forte flessibilità concessa ai settori speciali talora si traduce in alcuni passi indietro rispetto alla normativa attuale.

Quanto poi al principio del risultato l’opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualitàprezzo. Ma ciò non si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa.

Quanto al subappalto a cascata, è un istituto che viene dalle richieste dell’Europa, ma va limitato, come sembra prevedere il testo. Una catena infinita di subappalti non è compatibile con un doveroso controllo di qualità e sicurezza.

Si registrano infine passi “indietro”, anche rispetto alla recente normativa emergenziale adottata dal legislatore con i decreti n. 73/2022 (cd Dl “Semplificazioni”) e n. 77/2021 (cd Dl “Semplificazioni bis”). Non hanno infatti trovato conferma in sede di riscrittura del Codice.

Le dichiarazioni di Federica Brancaccio

La Presidente ANCE, Federica Brancaccio, ha evidenziato infine che lo schema di nuovo Codice dei contratti, frutto di un intenso lavoro da parte del Consiglio di Stato, svolto peraltro in tempi molto ristretti, si caratterizza per i seguenti principali aspetti: “Diverse innovazioni apportate sono senz’altro condivisibili. Il riferimento è, ad esempio, al processo di digitalizzazione delle procedure, così come all’introduzione del principio dell’equilibrio contrattuale – che andrebbe declinato anche come principio di redditività della commessa – oltre al rafforzamento degli strumenti di deflazione del contenzioso giurisdizionale. Tuttavia, per non ripetere gli errori fatti nel Codice 50, occorrono alcuni essenziali correttivi al testo, per eliminare soprattutto le contraddizioni tra i – buoni – principi espressi e talune norme pure presenti nel Codice. Servono correttivi, rischio trasparenza”.

Documenti utili

Qui di seguito tutti i documenti collegati all’audizione:

 


Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da ance.it)