requisiti-ammissione-concorsi-funzione-pubblicaIn un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica si forniscono chiarimenti in materia di requisiti di ammissione alle procedure previste dai Concorsi.


Nello specifico il parere verte sull’applicazione dell’art. 2. del D.P.R. 487 del 1994 in materia di requisiti di ammissione alle procedure concorsuali.

Un Comune chiedeva chiarimenti su un caso di recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro.

La richiesta di parere scaturisce dalle risultanze delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei candidati ad un concorso bandito dall’Ente da cui è emerso che per uno di questi era intervenuta l’interruzione di un precedente rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione per esito di un procedimento.

Il Comune fa riferimento all’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui:

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.

Requisiti di ammissione Concorsi Pubblici: il parere della Funzione Pubblica

Secondo quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica la normativa citata si riferisce in generale a fattispecie di cessazione del rapporto di impiego quali:

  • destituzione
  • dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento
  • decadenza per conseguimento dell’impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La vigente disciplina colloca tali fattispecie – attualizzandole nella logica del nuovo ordinamento – nelle casistiche di procedimento e licenziamento disciplinare.

La tipologia di recesso indicata nella richiesta di parere risulta una fattispecie introdotta successivamente, con la normativa sul lavoro privatizzato dei pubblici dipendenti prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto questa specifica casistica risulta estranea a queste cessazioni del rapporto di impiego.

La relativa disciplina, tipizzata dalle fonti normative e contrattuali sia per i profili riguardanti l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione sia per i profili procedurali, resta distinta da quella riguardante la materia disciplinare e di tale circostanza la legge ed i vari CCNL ne danno evidenza.

Non sussistono pertanto elementi per la legittimità di questo recesso: tuttavia, se all’esito delle verifiche documentali in concreto rispetto al caso di specie emergano contestazioni inerenti anche alla normativa previgente, potrà invece darsi applicazione alla disposizione del recesso indicata dal Comune.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it