ingresso-lavoratori-stranieri-italia-decreto-gazzetta-ufficialeDisponibile in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.


Il nuovo Dpcm regola la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello stato.

Con questo Decreto sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Ingresso dei lavoratori stranieri in Italia: il Decreto è in Gazzetta Ufficiale

Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Una seconda importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro  prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.

Condizioni di accettazione della richiesta del nulla osta

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria  per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

Altra importante novità di quest’anno – in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 – è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla  relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo  la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo completo del Decreto

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo