Impennata a partire dallo scorso 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale quadruplica: ecco quali sono tutte le novità per l’anno in corso.
A stabilire la nuova misura degli interessi legali era stato un decreto del MEF, pubblicato in data 13 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 292.
Scopriamo dunque quali sono le novità per l’anno in corso, con un tasso di interesse legale che subisce una decisa impennata rispetto allo scorso anno.
Tasso di interesse legale: le novità con l’arrivo del 2023
Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata al 5% in ragione d’anno: una misura che in pratica quadruplica lo stesso tasso rispetto all’anno precedente, quando il medesimo risultava fissato all’1,5 %.
Un veloce esempio può rendere più chiaro cosa cambia nella pratica:
- per un debito di 10.000 euro gli interessi legali per l’intero anno 2022 erano pari a 125 euro (1,25% di 10.000);
- dal 1° gennaio 2023 si passerà a 500 euro (5% di 10.000).
Inoltre l’effetto dal punto di vista fiscale/contributivo di tale aumento si vedrà:
- sul calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso
- sui coefficienti per il calcolo sul valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.
La Circolare dell’INPS
In virtù di questo cambiamento l’INPS, con la Circolare 2/2023 illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Infine il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it