Il Ministero dell’Interno ribadisce il limite di legge per i soli compensi massimi: pertanto i revisori degli Enti Locali, con l’anno nuovo, vedono i compensi fermi al palo.
Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, sollecitato a seguito di una nota di un revisore in cui si rappresentava l’istanza di sottrarre agli enti locali la piena discrezionalità nella determinazione del compenso e di consentire un incremento del medesimo negli anni successivi alla nomina, ha ritenuto di precisare quanto segue.
Revisori Enti Locali: la determinazione dei compensi
La determinazione del compenso dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, disciplinata ex articolo 241 comma 1 TUEL, rimanda ad un apposito decreto interministeriale (D.M. 21 dicembre 2018) la fissazione dei limiti massimi del compenso base in relazione alla classe demografica dell’ente locale, con previsione di eventuali maggiorazioni in funzione dell’ammontare delle spese di funzionamento ed investimento dell’ente stesso ovvero in conseguenza dell’attribuzione al revisore di funzioni aggiuntive o di ulteriori incarichi presso istituzioni dell’ente.
La disciplina in vigore, per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione a volte in misura oggettivamente incongrua ed inadeguata rispetto ai crescenti carichi di responsabilità e complessità a cui è chiamato – in particolare in relazione alla gestione dei fondi PNRR – e, soprattutto, a dispetto della normativa in materia di equo compenso introdotta ex articolo 19-quaterdecies comma 3 del D.L. 148/2017 a tutela dell’interesse pubblico e in conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione.
La proposta dell’Osservatorio
Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno, con proprio atto di orientamento del 13 luglio 2017, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400mila abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.
Le osservazioni della Corte dei Conti
Gli atti dell’Osservatorio non hanno tuttavia valore normativo. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, infatti, con propria delibera n.16 del 13 giugno 2017, pur riconoscendo la necessità di una fissazione equa dei compensi, ha precisato che “i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa”. L’interprete non può sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune dell’ordinamento, ma deve privilegiare interpretazioni aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme individuando la natura dei rapporti che soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche derogatorie o additive.
I chiarimenti del Ministero
Alla luce di quanto sopra esposto il Ministero chiarisce dunque come ad oggi non sussista alcuna tutela per i revisori nei confronti di proposte di compenso inadeguate. Circa, infine, l’attesa di incremento del compenso negli esercizi successivi, il Ministero ribadisce come il dettato normativo di cui all’art. 241 comma 7 TUEL, secondo cui “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina” non si presti in alcun modo a diverse interpretazioni.
Molto ancora resta da fare per assicurare ai revisori una equa remunerazione per il crescente lavoro da svolgere e le conseguenti responsabilità da assumersi.