esenzione-canone-rai-2023Ecco alcune utili informazioni sull’esenzione del Canone RAI 2023: nello specifico ecco i requisiti e come fare per ottenerla.


Si ricorda che il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Dal 1° Gennaio 2016, tutti i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo, sono obbligati al pagamento del canone RAI sulla bolletta della luce: anche per il 2023 è prevista questa modalità e l’importo del canone per l’intero anno è pari a 90 euro.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.

Ma chi può considerarsi esonerato da questo balzello? Scopriamolo.

Esenzione Canone RAI 2023

Sono esonerati dal pagamento del canone nello specifico:

  • gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie
  • i diplomatici e militari stranieri
  • e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

In queste tre casistiche si deve presentare una dichiarazione sostitutiva che deve:

  • essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmessa, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Qui di seguito analizziamo come ottenere l’esonero e il modello di dichiarazione sostitutiva specifico adottabile caso per caso.

Ultrasettantacinquenni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta:

  • per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
  • se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Qui di seguito i documenti utili:

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Qualora l’intestatario dell’utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell’utenza elettrica residenziale.

Qui di seguito i documenti utili:

Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.

In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).

Qui di seguito i documenti utili:

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it