contratto-enti-locali-tredicesimaIn un recente parere dell’ARAN arrivano chiarimenti sul calcolo della tredicesima mensilità in determinati casi, come indicato dall’art. 75 del nuovo Contratto Enti Locali.


In queste settimane, come sappiamo, i lavoratori del pubblico impiego si sono visti accreditare la tredicesima all’interno della busta paga di dicembre 2022.

Si ricorda che la tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), in origine conosciuta anche come gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori dipendenti di numerosi paesi.

Il calcolo della tredicesima è stato di recente ritoccato dall’art. 75 del nuovo contratto degli Enti Locali.

Secondo quest’articolo il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa. Essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

Ma ci sono particolare casistiche che rimodulano il calcolo della tredicesima?

Così in un recente parere dell’ARAN, CFL188, sono arrivati alcuni chiarimenti sul calcolo della tredicesima in determinate casistiche dopo l’approvazione del nuovo CCNL Funzioni Locali.

Contratto Enti Locali: chiarimenti su calcolo della tredicesima

Qui di seguito potete leggere il testo del quesito sottoposto all’Agenzia e la conseguente risposta in merito.

D: Con riferimento alla disciplina della “tredicesima mensilità”, oggi contenuta all’art. 75 del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, si chiede di specificare la corretta modalità di calcolo della stessa nei seguenti casi:

a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time: esempio di un lavoratore che rientra a tempo pieno il 1° di novembre dell’anno di riferimento;

b) progressioni fra le aree intervenute nel corso dell’anno.

In particolare si chiede se nei suddetti casi rileva la retribuzione mensile individuale nel mese di dicembre, oppure i periodi dell’anno vanno necessariamente rapportati in 365esimi?

R: Rispetto alle due casistiche prospettate, in considerazione della particolarità degli istituti coinvolti (part time e progressioni tra aree) si ritiene che la soluzione sia la seguente:

  • regime di part time fino al 31 ottobre e rientro a tempo pieno dal 1° di novembre: l’importo della tredicesima mensilità dovrà essere necessariamente riproporzionato per tener conto della ridotta prestazione lavorativa svolta fino al 31 ottobre, in base a quanto previsto dall’art. 62, comma 10 del CCNL del 16/11/2022; per effettuare tale riproporzionamento, il conteggio dei due periodi (periodo in part-time e periodo a tempo pieno) va effettuato in 365esimi;
  • progressione verticale in corso d’anno: l’importo della tredicesima mensilità sarà pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 74 comma 2, lett. c), spettante al lavoratore nel mese di dicembre in applicazione del comma 2.

Il testo completo del parere ARAN

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it