convocazione-consiglio-comunale-sindacoIn un recente parere emanato dal DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) alcuni interessanti chiarimenti sulla convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco.


Il documento esprime alcune considerazioni interessanti sulla materia della convocazione del consiglio comunale e sul ruolo in tal caso ricoperto dal sindaco.

Scopriamone di più.

Il caso in esame

Una Prefettura ha posto un quesito in materia di applicazione della dell’art.39, comma 2, del TUEL n.267/00, il quale prevede che il presidente del consiglio è tenuto a riunire l’organo consiliare, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda, tra l’altro, il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

In particolare, risulta che il presidente del consiglio comunale ha omesso di integrare l’ordine del giorno del consiglio comunale, convocato per i giorni 4 e 5 novembre, secondo quanto richiesto dal sindaco con nota in data 31 ottobre, ed ha successivamente rassegnato le dimissioni in data 15 novembre 2022.

Anche il consigliere anziano, subentrato al presidente dimissionario, a seguito della reiterata richiesta del sindaco del 18 novembre, ha omesso di integrare l’ordine del giorno del consiglio, convocato per i giorni 24 e 25 novembre u.s., con gli argomenti indicati dal sindaco.

Considerato che il comma 5 del predetto articolo 39 prevede che “in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto”, si chiede se il dies a quo possa decorrere dal 31 ottobre, data della prima richiesta del sindaco al presidente del consiglio, dimessosi successivamente. In merito, va rilevato che il diritto ex art.39, comma 2, citato, “… è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez.1, 25 luglio 2001, n.4278).

Convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco: chiarimenti

La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri (e il sindaco) a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea si è orientata nel senso che al presidente del consiglio spetti solo la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto.

L’intervento sostitutivo del prefetto è attivabile, quindi, nell’ipotesi di inerzia del presidente dell’assemblea o di chi lo sostituisce.

In proposito, si osserva che lo statuto comunale riporta testualmente all’articolo 16, comma 10, il contenuto dell‘articolo 39, comma 2, del TUEL, mentre al comma 9, lett. a), dispone che il presidente del consiglio “convoca, di concerto con il sindaco, presiede e dirige i lavori del consiglio comunale“. Anche il regolamento consiliare ribadisce lo stesso obbligo di convocazione del consiglio entro 20 giorni, ma solo quando lo richieda un quinto dei consiglieri comunali.

Si osserva, altresì, che lo stesso regolamento, seppur demanda al presidente del consiglio il potere di stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, prevede però l’obbligo di iscrivere le proposte provenienti dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri comunali.

Conclusioni

Ciò posto, ritenendo che l’originaria istanza di integrazione dell’ordine del giorno da parte del sindaco debba intendersi quale richiesta di inserimento all’ordine del giorno del consiglio comunale degli argomenti proposti dal primo cittadino, si condivide la valutazione della Prefettura circa l’individuazione del dies a quo nella data della prima richiesta, cioè il 31 ottobre 2022.

Pertanto l’istanza d’integrazione dell’ordine del giorno del consiglio comunale da parte del sindaco deve intendersi quale richiesta d’inserimento degli argomenti proposti e la decorrenza dei termini è individuata nella data della prima richiesta.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice