rinnovo contratto enti locali 2022 festivitàFirmato in maniera definitiva il Rinnovo del Contratto degli Enti Locali 2022: ecco quali sono le novità in materia di ferie e festività.


Rinnovo Contratto Enti Locali 2022 festività: le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto di fronte all’ARAN nella mattinata del 16 novembre 2022, il nuovo contratto dedicato al personale del comparto Funzioni Locali Tutte le sigle sindacali hanno firmato il testo negoziato.

Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. Ma ci sono anche alcuni commi su altre materie che sostituiscono quelli del contratto precedente.

Scopriamo in questo articolo odierno quali sono le novità in materia di ferie e festività all’interno del nuovo CCNL.

Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: tutto su ferie e festività

Secondo quanto indicato dal nuovo CCNL, che modifica il comma relativo a ferie e festività del contratto precedente, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.

Durata delle ferie

In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi. Invece, in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni.

Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi.

Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, spettano i giorni di ferie invece citati subito sopra.

rinnovo contratto enti locali 2022 festivitàGiornate di riposo e festività del Santo patrono

A tutti i dipendenti sono attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla L. n. 937/77.  È considerato giorno festivo anche la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.

Proporzione delle ferie, frazione di mese e permessi retribuiti

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto alle ferie.

Fruizione delle ferie

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.

L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Ferie maturate e non godute

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Frazionamento delle ferie

Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione.

Sospensione delle ferie

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l’ente, ai fini di consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono inoltre sospese in alcune eventualità per lutto.

Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare.

In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini stabiliti nel CCNL in questi casi.

Compenso sostitutivo delle ferie non fruite

Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.
19.

Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

Il testo del contratto firmato

Qui di seguito trovate il testo completo del contratto sottoscritto definitivamente.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice