appalti-pnrr-soccorso-istruttorioIn un recente parere di precontenzioso dell’ANAC, numero 451/2022, l’Autorità fornisce importanti chiarimenti sulla validità del Soccorso Istruttorio negli Appalti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).


L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con questo parere risponde ad un quesito richiesto dalla società esclusa dai lavori di adeguamento sismico e di sicurezza di una scuola, nell’ambito di una mission del PNRR.

I lavori prevedevano l’obbligo ai partecipanti di dichiarare il proprio impegno al rispetto delle quote di assunzione giovanile e femminile.

Appalti e PNRR: chiarimenti su Soccorso Istruttorio

Nel caso in esame la società istante chiedeva all’Autorità di esprimersi sul provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione nei propri confronti per aver «omesso di compilare il punto 10 del “Modello 1 – Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente” e pertanto non ha reso, come invece richiesto dall’art. 9 della lettera di invito – in conformità all’art. 11 bis del Capitolato Speciale di Appalto – la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali, previsti quale requisito necessario dell’offerta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108)», sostenendone l’illegittimità e la necessità di un preventivo esperimento del soccorso istruttorio.

La risposta dei giudici, in sintesi, è la seguente: non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne, se stabilito dalla stazione appaltante.

Questo, ovviamente, nel caso in cui la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara.

In base al DL 77/2021, le stazioni appaltanti possono imporre, infatti, clausole che prevedono una determinata percentuale di assunzioni di donne o giovani.

Secondo quanto riportato nel documento:

Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari sono esclusi dalla gara  gli operatori economici che non assumano l’obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile”.

Il testo completo del parere dell’ANAC

Potete consultare qui di seguito il parere completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it