false-timbrature-dipendente-comunale-licenziamentoAd esprimere il suo parere sulla questione è una recente sentenza della Corte di Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente comunale che ha operato false timbrature.


Nel caso in esame ll lavoratore era stato licenziato nel 2016 dal proprio Comune, dove prestava servizio con la qualifica di operaio appartenente alla categoria C1.

Il dipendente nello specifico era colpevole di aver operato “agendo in concorso (…) con raggiri consistenti nel far timbrare il badge a turno all’uno o all’altro degli operai, mentre i titolari non erano presenti al lavoro perchè ancora non arrivati o perchè già allontanatisi per tornare a casa o ancora perchè assenti del tutto dal lavoro, procurato un ingiusto profitto pari alla retribuzione indebitamente percepita per attività di lavoro non svolta“.

Tuttavia il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli per giusta causa, e così la vicenda è finita nelle aule dei tribunali.

False timbrature del dipendente comunale: licenziamento è legittimo

In tal modo si è arrivata alla decisione della Cassazione tramite sentenza n. 27683/2022.

La Cassazione ha evidenziato la legittima del licenziamento in primo luogo perché la fattispecie che ha riguardato il dipendente è in primo luogo di natura penale.

Inoltre ciò che giustifica il licenziamento è anche il danno morale e non solo quello economico per il Comune.

Pertanto, in tema di licenziamento per giusta causa, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione di proporzionalità, è sempre necessario

  • stabilire se il comportamento tenuto, per la sua gravità sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro
  • e far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it