ambito-applicativo-imu-consultaImu: la consulta ridefinisce l’ambito apllicativo dell’imposta. Possibilità di rimborso per ciascuna abitazione principale dei coniugi.


La Corte Costituzionale ha recentemente posto fine ad un’ingiustizia perpetrata nei confronti delle famiglie, alle quali veniva preclusa la fruizione dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale per il solo fatto di trovarsi a dover effettivamente risiedere in Comuni diversi quando invece, marito e moglie, se non fosse convolati a nozze avrebbero potuto godere dell’esenzione IMU sulle abitazioni in cui risiedevano.

Ambito applicativo dell’IMU: la decisione della Consulta

Nello specifico, con questa storica sentenza (la n. 209/2022) si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 nella parte in cui stabilisce: “[p]er abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità abitativa nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre : “[p]er abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità abitativa nel quale il possessore dimora abitualmente e risieda anagraficamente”. Il citato articolo, disponendo che per poter accedere all’esenzione dall’IMU occorre il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica relativamente all’intero nucleo familiare, si pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. 

Con ciò la Corte elide dalla norma il riferimento al nucleo familiare chiarendo che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le “seconde case” ne possano usufruire automaticamente. Ove i coniugi abbiano la stessa dimora abituale l’esenzione spetta una sola volta. Toccherà ai Comuni e alle altre autorità preposte effettuare gli adeguati controlli. Bisogna quindi vedere come i Comuni gestiranno le verifiche; c’è da dire che la stessa Consulta precisa quali sono gli strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio. Elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale.

Non può non accogliersi con favore questa sentenza della Consulta che sana un’interpretazione normativa non costituzionalmente orientata portata avanti con forza dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Con questa pronuncia è stato finalmente ristabilito il diritto delle famiglie, sancito dall’art. 31 Cost., a ricevere dallo Stato misure economiche e altre provvidenze che ne agevolino la formazione e l’adempimento dei compiti relativi.

Conclusioni

Toccherà pertanto ai Dottori Commercialisti assistere il contribuente nel valutare i presupposti di una reale dimora, pertanto del godimento dell’esenzione, e la percorribilità di un rimborso. Si cercherà di essere più chiari attraverso degli esempi:

Esempio 1: Paolo e Lucia sono due coniugi che per motivi personali si ritrovano a vivere in due abitazioni diverse. Lucia risiede a Rieti in una casa di proprietà ottenuta in donazione dai familiari. Paolo, invece, dopo anni di fitto ha deciso di acquistare casa a Milano dove lavora e risiede abitualmente. Quindi sia Paolo che Lucia possiedono un’abitazione principale. Richiamando la sentenza succitata entrambe le abitazioni godranno dell’esenzione IMU.

Esempio 2: Luca e Francesca sono due coniugi che per motivi personali si ritrovano a vivere in due abitazioni diverse. Lucia risiede a Roma in una casa di proprietà. Paolo invece ha un’attività al lato opposto della città. Dopo anni di sacrifici, per motivi logistici ha deciso di prendere casa nelle vicinanze e di dimorarci. Richiamando la sentenza succitata entrambe le abitazioni godranno dell’esenzione IMU.

 

 

 


Fonte: A cura della Commissione “Fiscalità e Contenzioso” Unione Giovani Dottori Commercialisti di Nola