L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 442/2022 ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante fiscale in Italia.
Nel caso in esame l‘istante – priva di stabile organizzazione in Italia – intendeva identificarsi ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale.
L’istante pertanto richiedeva all’Agenzia delle Entrate, tramite interpello, quali fossero le modalità di nominae maggiori informazioni su documenti, dichiarazioni da presentare e requisiti da possedere.
Nomina rappresentante fiscale in Italia
Il soggetto non residente – comunitario o extraUe – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti:
- direttamente (se soggetto Ue oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità)
- o nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto Ue o extraUe), fermo restando che detta nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente.
Una volta nominato, il rappresentante fiscale – che deve essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente nel territorio dello Stato (cfr. risoluzione n. 341433 del 20 maggio 1983) – risponde in solido, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato.
La lettera di nomina
Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante – riconducibile ad un mandato con rappresentanza – deve essere ufficializzato con un atto formale, che va predisposto in un momento antecedente o contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA in Italia, effettuata mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12.
Tale lettera di nomina:
- può essere redatta in carta libera
- deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA
- e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d’imposta italiano rappresentante.
Inoltre la lettera deve essere sottoscritta:
- davanti al funzionario dell’Ufficio
- dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera
- e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.
Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.
A sua volta, l’Ufficio – esperiti i necessari controlli – provvederò all’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all’interessato idonea documentazione attestante l’avvenuta annotazione nel registro.
Il testo completo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it