utilizzo-a-fini-pubblicitari-beni-culturaliIn una recente Sentenza del Tribunale di Firenze alcuni importanti chiarimenti sulla possibilità di utilizzo a fini pubblicitari di beni culturali.


Nel caso specifico il Tribunale di Firenze si è pronunciato sulla riproducibilità del David di Michelangelo.

Ecco cosa hanno deciso i giudici.

La vicenda

Nel caso in esame il Ministero della Cultura aveva fatto ricorso contro una società e aveva chiesto al Tribunale di Firenze:

  • di accertare e dichiarare l’utilizzo non autorizzato da parte della società ai fini commerciali delle immagini;
  • di inibire l’utilizzo ai fini commerciali dell’immagine in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza;
  • poi di ordinare la rimozione delle immagini riproducenti il David di Donatello o parti di esso, pubblicate all’interno dei siti della società;
  • e infine di ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare l’immagine.

Utilizzo a fini pubblicitari di beni culturali

Secondo i giudici sotto il profilo della interpretazione letterale, si ritiene che il concetto di “riproduzione è riconducibile al significato più comune della nozione di immagine stessa.

Per immagine” si intende non solo la forma esteriore degli oggetti corporei in quanto percepita attraverso il senso della vista, ma anche proprio la forma esteriore di un oggetto corporeo che rimane impressa su di un supporto, in una lastra o pellicola o carta fotografica, su di una memoria artificiale. La nozione di riproduzione, così, più propriamente evoca il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione.

Ciò detto il tribunale, precisato che la “consegnataria” del bene fosse la Galleria dell’Accademia di Firenze (cui il ministero dei Beni culturali ne ha delegato la conservazione e gestione), ha stabilito che era questo il soggetto alla quale deve essere chiesta l’autorizzazione per qualsivoglia riproduzione e uso dell’opera.

La Galleria dell’Accademia, in caso di preventiva autorizzazione, avrebbe dovuto così ricevere un corrispettivo per l’utilizzo.

In sintesi, mancando la preventiva autorizzazione, si configura una lesione del diritto all’immagine del bene culturale, e il suo utilizzo a scopi promozionali e in generale commerciali è idoneo a svilire tale bene.

La Sentenza del Tribunale di Firenze

Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it