enti-locali-pagamenti-sopra-5-mila-euro-verifica-inadempimentiAlcuni chiarimenti, in una risposta ad un quesito a cura del Dottor Andrea Bufarale, sui pagamenti da/a Enti Locali sopra i 5 mila euro e la verifica degli inadempimenti ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.


Questo Ministero, a seguito di apposita convenzione per la gestione di operazioni di protezione civile, deve rimborsare delle somme ad un Comune che ha emesso regolare fattura non soggetta ad iva. In caso di documento di importo superiore a € 5.000,00 è necessario effettuare la verifica inadempimenti ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602?

a cura di Andrea Bufarale

Enti Locali: pagamenti sopra i 5 mila euro e verifica inadempimenti

Come noto, le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Per ciò che concerne però la specifica portata applicativa della summenzionata disposizione, occorre far riferimento alla Circ. 21 marzo 2018, n. 13/RGS.

Tale circolare, infatti, allo scopo di chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell’ambito soggettivo dell’art. 48-bis, precisa che non sussiste l’obbligo dell’espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti questi soggetti tra loro (vedi pag. 9).

Inoltre, la Circ. 29 luglio 2008, n. 22 della RGS ha stabilito che il termine “pagamento” deve essere inteso in senso privatistico, ossia occorre fare riferimento all’adempimento di un obbligo contrattuale.

La medesima circolare ha reputato che la norma in argomento non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso poc’anzi illustrato.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]