fondo-perduto-efficientamento-energetico-bando-agrisolareLa misura “Parco Agrisolare”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2, prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale delle imprese beneficiarie.

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, suddivise nel seguente modo:

  1. 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
  2. 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  3. 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

Un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari:

  1. a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. b) le imprese agroindustriali;
  3. c) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della proposta, dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni;
  • essere in condizioni di regolarità contributiva;
  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
  • non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
  • non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Sono esclusi tutti quei soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria e in quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

  • al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate;
  • al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria, l’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:

  • il soggetto beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della proposta);
  • l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell’11/11/2021.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.

Anche in quest’ultimo caso l’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese; 15 punti percentuali, per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato.

SPESE AMMISSIBILI

Possono essere ammessi a contributi esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del soggetto beneficiario.

L’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kW.

La spesa massima ammissibile per singola proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00). Ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva comunque non superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Non risultano ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  2. acquisto di beni usati;
  3. acquisto di beni in leasing;
  4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. lavori in economia;
  7. pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  8. prestazioni gestionali;
  9. acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  10. spese effettuate o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento;
  11. pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi definiti come “complementari”, ovvero:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

PRESENTAZIONE DOMANDE

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE”, disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello. Le Proposte dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 27 ottobre 2022.

 


Fonte: articolo del Dott. Carlo De Luca e del Dott. Giuseppe Saporita - Commissione UNGDCEC Finanza agevolata e fondi europei