rinnovo-contratto-funzioni-locali-novita-ipotesi-accordoEcco quali sono le novità per il personale dopo l’ipotesi di accordo per il Rinnovo del Contratto del comparto delle Funzioni Locali.


Si ricorda che l’accordo è stato firmato da Aran e dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Confederazione CISAL – CSA – Regioni Autonomie Locali.

La pre-intesa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali riguarda la vigenza 2019/2021.

Rinnovo Contratto Funzioni Locali: le novità dopo l’ipotesi di accordo

L’ipotesi di accordo per il nuovo CCNL Funzioni locali, sottoscritta il 4 agosto 2022, oltre ad innovare il sistema di classificazione del personale ed il sistema delle relazioni sindacali, al Titolo IV – Rapporto di lavoro, dal Capo I al Capo VI, prevede, tra le altre, un’importante novità in merito al personale turnista e ad altri istituti del rapporto di lavoro.

Progressioni verticali e relazioni sindacali

In primo luogo si prevede nel nuovo CCNL il sistema delle progressioni verticali e la possibilità transitoria fino al 2025 di derogare al requisito del titolo per l’accesso dall’esterno.

Questo testo prevede anche rilevanti novità in materia di Relazioni Sindacali, agli artt. 4–8, disponendo, tra le altre cose:

  • un ampliamento delle materie oggetto di confronto e contrattazione demandate alla contrattazione
  • e una maggiore valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

Salario accessorio

Le risorse per il salario accessorio sono incrementate stabilmente in 84,50 euro su base annua per unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018.

Si prevedono inoltre risorse aggiuntive, come deliberato dall’articolo 1, comma 604 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salario 2018, in base alla propria capacità di bilancio.

Servizio mensa e buono pasto

Si prevede un ampliamento delle fattispecie in cui è possibile usufruire della mensa o percepire il buono posto sostitutivo: non soltanto qualora la prestazione, iniziata al mattino, prosegua nelle ore pomeridiane, ma anche, alternativamente, nell’ipotesi in cui i dipendenti prestino attività lavorativa “al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna”.

Assenze per malattia

In merito al diritto del dipendente, non in prova, alla conservazione del posto di lavoro, è previsto un periodo di 18 mesi.

Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente è obbligato almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo di comporto di 18 mesi, a darne comunicazione al dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesiin casi particolarmente gravi”, deve farne formale richiesta.

Turnazioni

Infine la disposizione riservata al personale turnista prevede, al comma 5, una maggiorazione oraria per il turno festivo infrasettimanale del 100% della retribuzione.

Documenti utili

Qui di seguito trovate tutti i documenti utili relativi all’ipotesi di accordo per il CCNL Funzioni Locali:

 

 


Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da self-entilocali)