In una Faq del Garante della Privacy troviamo la risposta al quesito: le telecamere finte (anche se utilizzate come mero deterrente) sono illegali?
In molti utilizzano lo strumento della telecamera finta (o non funzionante) come deterrente contro eventuali malintenzionati che vogliono attentare alla nostra proprietà.
Ma siamo di fronte a uno strumento pienamente a norma? Oppure no?
Scopriamo cosa ha stabilito in merito il nostro Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le telecamere finte sono illegali?
Secondo il Garante della Privacy, come riportato nella Faq 16 dedicata all’argomento, la normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni).
Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970).
O ancora non si applica nei casi di videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).
Ciò detto, secondo lo stesso Garante, per ciò che concerne l’installazione di telecamere finte o non funzionanti:
«l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».
In parole semplice seppur non vietate e non in conflitto con l’attuale normativa prevista dal GDPR, queste telecamere risultano illegittime.
Le telecamere finte o non funzionanti, anche se applicate come deterrente, possono essere oggetto di contestazione e di azioni risarcitorie.
Si ricorda sempre che il sistema di sorveglianza deve, comunque, essere reso noto attraverso l’installazione di appositi cartelli di area videosovegliata.
Tuttavia nel caso di telecamere finte, ci troveremo di fronte a una segnalazione indebita.
Morale della favola: il rischio di azione risarcitoria per falso affidamento è ancor più probabile, in quanto l’avviso di “videosorveglianza reale” è semplicemente non veritiero.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice