aumento bollette energia contabilità enti localiUn approfondimento, curato dal Dottor Stefano Saracchi, dedicato all’aumento delle bollette di energia e alla contabilità degli Enti Locali.


La Corte dei Conti, con una sua recente deliberazione [1], adottata nell’esercizio delle proprie funzioni consultive, ha analizzato [2] la disciplina dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione [3] degli Enti locali per la copertura degli incrementi delle spese delle utenze energetiche dovuti all’aumento delle tariffe dei combustibili a livello internazionale.

Il tema è strettamente attuale in quanto, i maggiori oneri che si sono prodotti in corso d’anno non trovano completa copertura nelle somme già appostate in previsione. Per il prosieguo di trattazione è utile precisare, sotto i relativi profili giuridici, che gli oneri in argomento sono qualificabili come passività pregresse e non come spese correnti nuove o straordinarie.

Inoltre, prima di procedere alla disamina dell’atto, è altrettanto utile ricordare che i principali documenti di contabilità degli enti locali sono il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto della Gestione: il primo ha natura autorizzatoria per il futuro; il secondo di verifica e accertamento del passato.

Pertanto, la domanda posta all’attenzione della Corte è inerente la possibilità di coprire dei valori economici non previsti per l’incremento delle bollette elettriche, con fondi liberi rinvenienti dagli avanzi di amministrazione dell’anno precedente.

Aumento bollette dell’energia e contabilità degli Enti Locali: analisi della questione

L’articolo 187 del Testo Unico degli Enti Locali [4] dispone che Il risultato di amministrazione è distinto in:

  • fondi liberi,
  • fondi vincolati,
  • fondi destinati agli investimenti,
  • fondi accantonati.

Viene precisato inoltre che nel caso in cui il risultato d’amministrazione non fosse sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità e secondo un preciso ordine di priorità [5]:

  1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  3. per il finanziamento di spese di investimento;
  4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  5. per l’estinzione anticipata dei prestiti.

La quota “libera” dell’avanzo di amministrazione non si sottrae, quindi, alla volontà del legislatore di conformarne la destinazione tanto alle finalità quanto alle priorità, puntualmente indicate, con l’obiettivo di garantire la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La Corte rammenta che ciò è confermato dalla circostanza che “il legislatore ha inteso, in alcuni casi particolari, connotati peraltro dal profilo della straordinarietà, dettare disposizioni in deroga alla regola di cui all’art. 187, co. 2, Tuel. Viene in rilievo, al riguardo, l’art. 109, co. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 che ha espressamente previsto una deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, contemplando, tra le tipologie consentite, le spese di urgenza a fronte dell’epidemia Covid, limitandone l’applicazione agli esercizi finanziari 2020, 2021, successivamente estesa al 2022 ad opera del comma 6 dell’art. 13, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.

È necessario, infatti, notare che, la disposizione di deroga, ha identificato la collocazione della nuova e specifica tipologia di spesa in un punto determinato dell’elenco. Sembra quindi di tutta evidenza che le due precedenti priorità rappresentate dalla copertura dei debiti fuori bilancio e dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio siano confermate.

Gli interventi normativi sopravvenuti rendono chiara la ratio legislativa ovvero quella di tipizzare e classificare le spese ammesse per l’utilizzo della quota libera. L’obiettivo – rappresenta l’Autorità contabile – è dunque quello di preservare il margine positivo generato dall’esercizio.

In ragione degli elementi richiamati, la deliberazione, riprendendo in esame la natura delle spese – ovvero maggiori oneri e non nuovi oneri – statuisce che “essi non possono correttamente ascriversi alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 187, Tuel che fa riferimento a fattispecie del tutto diversa, autorizzando l’utilizzo della quota libera dell’avanzo “per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente” (lett. d). In questo caso, gli oneri emersi non riguardano la spesa in sé stessa considerata, che rimane a carattere ordinario, ma la sua quantificazione, che evidenzia un fabbisogno incrementato il quale, peraltro, in assenza di una riduzione dei prezzi, potrebbe addirittura consolidarsi nel tempo. Questa lettura è corroborata dalla circostanza che il legislatore, da ultimo, ritenendo necessario intervenire a supporto delle amministrazioni colpite dai maggiori oneri energetici, lo ha fatto con una specifica previsione normativa recata dall’art. 37-ter, d.l. 21 marzo 2022, n. 21, inserita dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 5, che ha modificato il già citato comma 6 dell’art. 13, d.l. n. 4/2022, in tal modo estendendo la facoltà di impiegare, nel 2022, le risorse contemplate da quest’ultimo articolo al comma 1, per “la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Conclusioni

Non è utilizzabile la quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui al comma 2 dell’art. 187, del D.Lgs. 267 del 2000, per coprire gli incrementi di spesa delle utenze energetiche in quanto il legislatore ha voluto statuire, per tale necessità, discipline speciali prevedendo con il comma 6, dell’art. 13, del decreto legge nr. 4 del 2022 la tipologia di fondi da utilizzare nello specifico contesto.

Note

[1]        25 luglio 2022

[2]        ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 13.

[3]       per la sola quota parte non vincolata.

[4]        D.Lgs. nr. 267 del 2000.

[5]        medesima elencazione e ordinazione è indicata nell’allegato 4.2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ovvero al testo che disciplina le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

 

 


Fonte: articolo di Stefano Saracchi - Dirigente con incarico di livello generale dell’Amministrazione di Stato