calcolo-incentivi-funzioni-tecnicheDa parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili arriva un importante parere concernente il calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche.


Il MIMS risponde con un parere al quesito formulato per sapere se l’importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche, art. 113 d.lgs.50/2016, comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.

Calcolo incentivi funzioni tecniche: disponibile il parere del MIMS

Il parere del quesito, nello specifico, rispondeva al seguente interrogativo:

[…] chiedo cortesemente se l’importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.

Il ministero, alla domanda posta, risponde nel seguente modo:

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l’art. 113, comma 2, del Codice espressamente sancisce che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche specificamente enucleate dalla norma.

L’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara non va confuso con il c.d. valore stimato dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Al contrario, l’importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche è esclusivamente quello posto a base di gara, con esclusione, dunque, del costo stimato per le eventuali opzioni.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui il documento completo.

 

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it