cassazione-sindaco-norme-dirigentiSecondo i giudici della Cassazione non si può ascrivere al Sindaco la violazione di norme il cui rispetto compete ai dirigenti.


Con l’ordinanza 19751/2022 la Corte di Cassazione afferma un “principio di diritto”.

Nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dall’art. 6 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente“.

Cassazione: il Sindaco non ha colpe su norme che competono ai dirigenti

La questione può apparire per qualcuno rivoluzionaria e per altri banale e ciò dimostra che il tema affonda in una zona grigia che richiede continue precisazioni, proprio per la grave indeterminatezza contenuta nelle norme, oltre che per il comportamento ondivago dell giurisprudenza.

In particolare la questione tratta di una sanzione comminata al Comune a causa dello sversamento di liquami provenienti dal canile municipale, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte della Provincia.

In applicazione della legge 689/1981, in prima istanza, il tribunale ha rilevato la responsabilità del sindaco in base al principio della “responsabilità solidale della persona giuridica”, essendo questo il legale rappresentante.

La Corte, afferma invece che nello svolgimento dell’attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio – amministrativo connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni.

Non si può, pertanto, afferma la Corte, automaticamente ascrivere al Sindaco di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell’ambito di attività dell’ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa.

Il video commento

Nel player video qui di seguito potete visualizzare il commento alla Sentenza.


Fonte: articolo di Santo Fabiano [tratto da lasettimanagiuridica.it]